Art. 11 
 
                               Rinvio 
 
  1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio ai  principi
di cui al codice civile ed ai connessi principi  contabili  nazionali
dell'Organismo italiano di contabilita' (O.I.C.), nonche', per quanto
compatibili, ai principi contabili generali ed al principio contabile
applicato della contabilita' economico-patrimoniale di cui all'art. 3
ed all'allegato 4/3 del decreto legislativo n. 118/2011.