Art. 11 Rinvio 1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio ai principi di cui al codice civile ed ai connessi principi contabili nazionali dell'Organismo italiano di contabilita' (O.I.C.), nonche', per quanto compatibili, ai principi contabili generali ed al principio contabile applicato della contabilita' economico-patrimoniale di cui all'art. 3 ed all'allegato 4/3 del decreto legislativo n. 118/2011.