Art. 2 
 
                          Principi generali 
 
  1. Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale  n.  2/2019  le  ASP
adottano  la  contabilita'  economico-patrimoniale,  con  particolare
riguardo ai sistemi di controllo di gestione,  all'individuazione  di
centri di costo e di responsabilita' e di  analisi  di  costi  e  dei
rendimenti, informando la propria gestione al principio del  pareggio
di bilancio. Il regime di contabilita' analitica per centri di  costo
e  di  responsabilita'  deve  consentire  verifiche  periodiche   dei
risultati raggiunti, anche da parte dell'organo di revisione  di  cui
all'art. 12 della  legge  regionale  n.  2/2019  e  dell'art.  9  del
presente regolamento. 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  ciascuna  ASP  adotta  un
regolamento di contabilita' per la  disciplina  del  proprio  sistema
contabile, prevedendo, in particolare, l'articolazione della  propria
organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e
la rendicontazione della gestione economica e amministrativa, nonche'
delle risorse umane e strumentali. 
  3. Ai fini dell'attivazione di un  controllo  economico-gestionale,
indispensabile per la corretta previsione e successiva  verifica  dei
risultati, nonche' a supporto delle attivita' di vigilanza  regionali
ai sensi dell'art. 15 della legge regionale  n.  2/2019,  le  ASP  si
dotano, altresi', di un sistema informativo-contabile uniforme.