Art. 2 Principi generali 1. Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 2/2019 le ASP adottano la contabilita' economico-patrimoniale, con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all'individuazione di centri di costo e di responsabilita' e di analisi di costi e dei rendimenti, informando la propria gestione al principio del pareggio di bilancio. Il regime di contabilita' analitica per centri di costo e di responsabilita' deve consentire verifiche periodiche dei risultati raggiunti, anche da parte dell'organo di revisione di cui all'art. 12 della legge regionale n. 2/2019 e dell'art. 9 del presente regolamento. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, ciascuna ASP adotta un regolamento di contabilita' per la disciplina del proprio sistema contabile, prevedendo, in particolare, l'articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa, nonche' delle risorse umane e strumentali. 3. Ai fini dell'attivazione di un controllo economico-gestionale, indispensabile per la corretta previsione e successiva verifica dei risultati, nonche' a supporto delle attivita' di vigilanza regionali ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 2/2019, le ASP si dotano, altresi', di un sistema informativo-contabile uniforme.