Art. 6 
 
                        Bilancio di esercizio 
 
  1. Il bilancio di esercizio, redatto secondo i principi del  codice
civile, e' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto  economico,
dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. 
  2. Lo stato patrimoniale ed il  conto  economico  sono  predisposti
secondo gli indirizzi di cui all'allegato A e gli schemi di cui  agli
allegati B.3. e B.4. al presente regolamento, nonche' in  conformita'
agli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 
  3. La nota integrativa e' predisposta nel rispetto degli  indirizzi
di cui all'allegato A al presente regolamento, nonche' in conformita'
all'art.  2427  del  codice  civile.  Il  rendiconto  finanziario  e'
predisposto secondo lo schema di  cui  all'allegato  B5,  nonche'  in
conformita' all'art. 2425-ter del codice civile. 
  4.  Il  bilancio  di  esercizio  e'  approvato  dal  consiglio   di
amministrazione dell'ASP entro il 30 aprile  dell'anno  successivo  a
quello di riferimento ed e' trasmesso, entro  quindici  giorni  dalla
sua   approvazione,   alla   competente   direzione    regionale    e
contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell'ASP. 
  5. Al bilancio di esercizio e' allegata la relazione sulla gestione
dell'organo  di  governo  dell'ASP  e  la  relazione  dell'organo  di
revisione ai sensi dell'art. 12, comma 2, della  legge  regionale  n.
2/2019 e dell'art. 9 del presente regolamento. 
  6. La relazione sulla gestione deve riportare  tutti  gli  elementi
indicati dall'art. 2428 del codice civile.