Art. 6 Bilancio di esercizio 1. Il bilancio di esercizio, redatto secondo i principi del codice civile, e' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. 2. Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono predisposti secondo gli indirizzi di cui all'allegato A e gli schemi di cui agli allegati B.3. e B.4. al presente regolamento, nonche' in conformita' agli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 3. La nota integrativa e' predisposta nel rispetto degli indirizzi di cui all'allegato A al presente regolamento, nonche' in conformita' all'art. 2427 del codice civile. Il rendiconto finanziario e' predisposto secondo lo schema di cui all'allegato B5, nonche' in conformita' all'art. 2425-ter del codice civile. 4. Il bilancio di esercizio e' approvato dal consiglio di amministrazione dell'ASP entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed e' trasmesso, entro quindici giorni dalla sua approvazione, alla competente direzione regionale e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell'ASP. 5. Al bilancio di esercizio e' allegata la relazione sulla gestione dell'organo di governo dell'ASP e la relazione dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 2/2019 e dell'art. 9 del presente regolamento. 6. La relazione sulla gestione deve riportare tutti gli elementi indicati dall'art. 2428 del codice civile.