Art. 8 Obblighi a carico delle ASP 1. Le ASP sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per: a) il miglioramento delle prestazioni, della qualita' e degli standard dei servizi erogati; b) lo sviluppo delle attivita' istituzionali indicate dallo statuto; c) la conservazione e l'incremento del patrimonio dell'ente nell'ambito delle finalita' di cui alle lettere a) e b). 2. Nel caso in cui si verifichino perdite nella gestione si procede a norma dell'art. 16 della legge regionale n. 2/2019.