Art. 8 
 
                     Obblighi a carico delle ASP 
 
  1. Le ASP sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per: 
    a) il miglioramento delle prestazioni,  della  qualita'  e  degli
standard dei servizi erogati; 
    b) lo  sviluppo  delle  attivita'  istituzionali  indicate  dallo
statuto; 
    c) la  conservazione  e  l'incremento  del  patrimonio  dell'ente
nell'ambito delle finalita' di cui alle lettere a) e b). 
  2. Nel caso in cui si verifichino perdite nella gestione si procede
a norma dell'art. 16 della legge regionale n. 2/2019.