Art. 9 
 
                         Organo di revisione 
 
  1. Le ASP si dotano, anche in forma  associata,  di  un  organo  di
revisione legale dei conti scelto esclusivamente tra gli iscritti nel
registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, nominato dal Presidente della Regione. 
  2. I poteri, le funzioni, la durata e l'indennita' di  tale  organo
sono disciplinati dall'art. 12 della  legge  regionale  n.  2/2019  e
dell'art. 12 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n.  17  recante
«Disciplina dei  procedimenti  di  trasformazione  delle  istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche  di
servizi alla persona (ASP) ovvero in persone  giuridiche  di  diritto
privato senza scopo di lucro, nonche' dei procedimenti di  fusione  e
di estinzione delle IPAB». 
  3.  All'organo  di  revisione  devono  essere  garantiti  i   mezzi
necessari per lo svolgimento dei propri compiti e puo' accedere  agli
atti e ai documenti dell'ASP, previa richiesta al direttore. 
  4. L'organo di revisione assiste, su  richiesta  del  consiglio  di
amministrazione o del presidente dell'ASP, alle sedute del  consiglio
medesimo. A tal fine, l'ordine del giorno e' comunicato all'organo di
revisione.