Art. 9 Organo di revisione 1. Le ASP si dotano, anche in forma associata, di un organo di revisione legale dei conti scelto esclusivamente tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nominato dal Presidente della Regione. 2. I poteri, le funzioni, la durata e l'indennita' di tale organo sono disciplinati dall'art. 12 della legge regionale n. 2/2019 e dell'art. 12 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 recante «Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonche' dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB». 3. All'organo di revisione devono essere garantiti i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti e puo' accedere agli atti e ai documenti dell'ASP, previa richiesta al direttore. 4. L'organo di revisione assiste, su richiesta del consiglio di amministrazione o del presidente dell'ASP, alle sedute del consiglio medesimo. A tal fine, l'ordine del giorno e' comunicato all'organo di revisione.