Art. 3 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si adottano le seguenti definizioni: a) microimprese e piccole e medie imprese: imprese aventi i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 dell'Allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; b) start-up: impresa costituita da non piu' di sessanta mesi; c) start-up innovativa: societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, avente i requisiti di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese; d) Knowledge Intensive Business Service, di seguito KIBS: imprese che forniscono, ad altre imprese o organizzazioni, servizi terziari avanzati svolgendo attivita' di raccolta, analisi, generazione e distribuzione di conoscenze avanzate nei settori di frontiera della ricerca; e) economia circolare: in conformita' alla comunicazione della Commissione europea, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 2 dicembre 2015 COM (2015) 614 final (L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare), sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse e' mantenuto quanto piu' a lungo possibile e la produzione di rifiuti e' ridotta al minimo, improntando al principio della circolarita' la produzione, il consumo e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti, anche attraverso la reimmissione delle materie prime secondarie derivanti dal riciclo, la durabilita' e riparabilita' dei prodotti, il consumo di servizi anziche' di prodotti e l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali; f) microcredito: finanziamento di ammontare non superiore a 40.000 euro, avente i requisiti di cui all'art. 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); g) investimento in equity: in conformita' all'art. 2, paragrafo 1, numero 66), del regolamento (UE) 651/2014, il conferimento di capitale a un'impresa investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprieta' di una quota corrispondente quella stessa impresa; h) investimento in quasi-equity: in conformita' all'art. 2, paragrafo 1, numero 66), del regolamento (UE) 651/2014, un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio piu' elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non e' garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa; gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity); i) strumenti di ingegneria finanziaria: misure di sostegno finanziario alle imprese che possono assumere la forma di partecipazioni, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio; j) crowdfunding: il processo con cui piu' soggetti conferiscono somme di denaro, anche di modesta entita', per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando piattaforme o portali internet e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa, consistente, nel caso di «equity-based crowdfunding», nel complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa; k) centro di coworking: struttura immobiliare idonea ad accogliere in spazi condivisi start-up e che dispone di attrezzature per il supporto alle attivita' delle start-up, inclusi sistemi di accesso alla rete internet e sale riunioni, nonche' di organizzazione tecnico-amministrativa stabile diretta da personale con adeguata professionalita'; l) servitizzazione: processo attraverso cui un'impresa implementa una trasformazione del proprio modello di business che le consenta di erogare servizi a valore aggiunto in combinazione al proprio prodotto fisico, in un'offerta unitaria; m) welfare aziendale e territoriale: l'insieme di beni e servizi messi a disposizione dell'impresa come sostegno al reddito per accrescere i poteri di spesa, la salute e il benessere dell'intero nucleo famigliare; n) sostenibilita': sviluppo della produzione manifatturiera volto ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilita' delle generazioni future di realizzare i propri; o) internazionalizzazione: processo attraverso il quale le imprese si aprono a mercati esteri, instaurando rapporti con altre aziende, consumatori e istituzioni operanti sui quei territori, allo scopo di vendere, produrre, acquistare materie prime o trovare nuove fonti di finanziamento, senza delocalizzare l'attivita' svolta nel territorio regionale; p) industria 4.0: utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e collegate a internet, che consentono la connessione tra sistemi fisici e digitali, le analisi complesse attraverso big data e gli adattamenti real-time; q) societa' 5.0: modello di sviluppo che ha come obiettivo quello di integrare la tecnologia nella vita di tutti i giorni dei singoli individui e nelle comunita', al fine di creare una societa' piu' equa e inclusiva, in cui la persona sia al centro; r) silver economy: opportunita' di sviluppo economico e occupazionale volta a soddisfare i bisogni della popolazione anziana anche coinvolgendo le stesse persone anziane, secondo modelli occupazionali innovativi; s) revamping digitale: intervento di aggiornamento e di ristrutturazione delle macchine e degli impianti industriali, integrandoli con le nuove tecnologie digitali, con lo scopo di aumentarne la flessibilita', adeguare le caratteristiche a standard piu' evoluti, raccogliere dati e prolungarne il ciclo di vita nel processo produttivo; t) open innovation: modalita' operativa che si caratterizza per la condivisione, connessione e contaminazione dei flussi di conoscenza e delle risorse in entrata e in uscita tra diverse organizzazioni, con il fine di accelerare l'innovazione, creare piu' valore e competere meglio sul mercato, nonche' valorizzare nei prodotti e nei servizi la trasparenza, la rendicontabilita', la privacy e l'auditing di sicurezza e ispezione; u) tecnologia additiva: tecnica di produzione che, utilizzando delle tecnologie avanzate, permette di ottenere prodotti e manufatti dalla generazione e addizione di successivi strati di materiale, applicata alla progettazione di design complessi o finalizzata alla velocizzazione dei processi produttivi, alla riduzione dell'utilizzo di materiali o alla possibilita' di utilizzo di materiali ibridi; v) tecnologie abilitanti fondamentali: le tecnologie caratterizzate da un'alta intensita' di conoscenza e associate a un'elevata intensita' di ricerca e sviluppo, nonche' a cicli di innovazione rapidi, quali micronanoelettronica, fotonica, materiali avanzati, sistemi avanzati di produzione e biotecnologia industriale; w) tecnologie emergenti: le tecnologie identificate, ai sensi della definizione utilizzata dal Programma di supporto tecnologie emergenti, di cui alla deliberazione del Comitato per la programmazione economica (CIPE) n. 61/2018, lettera c), in: 1) blockchain: tecnologia o protocollo informatico, che usa un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tale da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati, sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili; 2) intelligenza artificiale: abilita' di un sistema tecnologico di risolvere problemi o svolgere compiti e attivita' tipici della mente o delle abilita' umane; in ambito informatico si sviluppa attraverso sistemi di software che, analizzando il contesto, assumono decisioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi; 3) internet delle cose: tecnologia innovativa e pervasiva che rappresenta il passo evolutivo, in combinazione con il cloud computing e il big data, verso la realizzazione di una societa' digitalizzata e iperconnessa, permettendo alle persone e alle cose di essere contemporaneamente interconnesse; x) open technology: tecnologie abilitanti ed emergenti, condivise da piu' imprese, orientate all'industria 4.0 non ancora diffuse nel tessuto produttivo regionale, di elevato potenziale impatto sulla competitivita' e sulla digitalizzazione di imprese afferenti a diversi settori.