Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  della  presente  legge  si   adottano   le   seguenti
definizioni: 
    a) microimprese e piccole  e  medie  imprese:  imprese  aventi  i
requisiti  dimensionali  di  cui  all'art.  2  dell'Allegato  1   del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014,
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; 
    b) start-up: impresa costituita da non piu' di sessanta mesi; 
    c) start-up innovativa: societa' di capitali, costituita anche in
forma cooperativa, avente i requisiti di cui all'art.  25,  comma  2,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori  misure  urgenti
per la crescita del  Paese),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  n.  221/2012,  iscritta  nell'apposita  sezione  speciale  del
registro delle imprese; 
    d) Knowledge Intensive Business Service, di seguito KIBS: imprese
che forniscono, ad altre imprese o organizzazioni,  servizi  terziari
avanzati svolgendo attivita'  di  raccolta,  analisi,  generazione  e
distribuzione di conoscenze avanzate nei settori di  frontiera  della
ricerca; 
    e) economia circolare: in conformita'  alla  comunicazione  della
Commissione europea, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale  europeo  e  al  Comitato  delle  regioni  del  2
dicembre 2015  COM  (2015)  614  final  (L'anello  mancante  -  Piano
d'azione  dell'Unione  europea  per  l'economia  circolare),  sistema
economico in cui il  valore  dei  prodotti,  dei  materiali  e  delle
risorse e' mantenuto quanto piu' a lungo possibile e la produzione di
rifiuti  e'  ridotta  al  minimo,  improntando  al  principio   della
circolarita' la produzione, il consumo e la gestione delle risorse  e
dei flussi di rifiuti, anche attraverso la reimmissione delle materie
prime  secondarie   derivanti   dal   riciclo,   la   durabilita'   e
riparabilita'  dei  prodotti,  il  consumo  di  servizi  anziche'  di
prodotti e l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali; 
    f) microcredito:  finanziamento  di  ammontare  non  superiore  a
40.000 euro, avente i requisiti  di  cui  all'art.  111  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia); 
    g) investimento in equity: in conformita' all'art.  2,  paragrafo
1, numero 66), del regolamento  (UE)  651/2014,  il  conferimento  di
capitale a un'impresa  investito  direttamente  o  indirettamente  in
contropartita della proprieta' di  una  quota  corrispondente  quella
stessa impresa; 
    h) investimento  in  quasi-equity:  in  conformita'  all'art.  2,
paragrafo 1, numero 66), del regolamento (UE) 651/2014,  un  tipo  di
finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio piu'
elevato del debito di primo rango (senior)  e  un  rischio  inferiore
rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento  per
colui che lo detiene si basa  principalmente  sui  profitti  o  sulle
perdite dell'impresa destinataria e  non  e'  garantito  in  caso  di
cattivo andamento  dell'impresa;  gli  investimenti  in  quasi-equity
possono essere strutturati come debito, non garantito e  subordinato,
compreso il debito mezzanino  e,  in  alcuni  casi,  convertibile  in
equity, o come capitale privilegiato (preferred equity); 
    i)  strumenti  di  ingegneria  finanziaria:  misure  di  sostegno
finanziario  alle  imprese  che  possono   assumere   la   forma   di
partecipazioni,  prestiti  o   garanzie,   o   altri   strumenti   di
condivisione del rischio; 
    j) crowdfunding: il processo con cui piu'  soggetti  conferiscono
somme di denaro, anche di modesta entita', per finanziare un progetto
imprenditoriale  o   iniziative   di   diverso   genere   utilizzando
piattaforme o portali internet e ricevendo  talvolta  in  cambio  una
ricompensa, consistente, nel caso di «equity-based crowdfunding», nel
complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla
partecipazione nell'impresa; 
    k)  centro  di  coworking:  struttura   immobiliare   idonea   ad
accogliere in spazi condivisi start-up e che dispone di  attrezzature
per il supporto alle attivita' delle  start-up,  inclusi  sistemi  di
accesso alla rete internet e sale riunioni, nonche' di organizzazione
tecnico-amministrativa stabile  diretta  da  personale  con  adeguata
professionalita'; 
    l) servitizzazione: processo attraverso cui un'impresa implementa
una trasformazione del proprio modello di business che le consenta di
erogare servizi a valore aggiunto in combinazione al proprio prodotto
fisico, in un'offerta unitaria; 
    m) welfare aziendale e territoriale: l'insieme di beni e  servizi
messi a  disposizione  dell'impresa  come  sostegno  al  reddito  per
accrescere i poteri di spesa, la salute e  il  benessere  dell'intero
nucleo famigliare; 
    n) sostenibilita': sviluppo della produzione manifatturiera volto
ad  assicurare  il  soddisfacimento  dei  bisogni  della  generazione
presente senza compromettere la possibilita' delle generazioni future
di realizzare i propri; 
    o)  internazionalizzazione:  processo  attraverso  il  quale   le
imprese si aprono a mercati esteri, instaurando  rapporti  con  altre
aziende, consumatori e istituzioni operanti sui quei territori,  allo
scopo di vendere, produrre, acquistare materie prime o trovare  nuove
fonti di finanziamento, senza delocalizzare  l'attivita'  svolta  nel
territorio regionale; 
    p)   industria   4.0:   utilizzo   di   macchine    intelligenti,
interconnesse e collegate a internet, che consentono  la  connessione
tra sistemi fisici e digitali, le analisi  complesse  attraverso  big
data e gli adattamenti real-time; 
    q) societa' 5.0: modello di sviluppo che ha come obiettivo quello
di integrare la tecnologia nella vita di tutti i giorni  dei  singoli
individui e nelle comunita', al fine di creare una societa' piu' equa
e inclusiva, in cui la persona sia al centro; 
    r)  silver  economy:  opportunita'  di   sviluppo   economico   e
occupazionale volta a soddisfare i bisogni della popolazione  anziana
anche  coinvolgendo  le  stesse  persone  anziane,  secondo   modelli
occupazionali innovativi; 
    s)  revamping  digitale:  intervento  di   aggiornamento   e   di
ristrutturazione  delle  macchine  e  degli   impianti   industriali,
integrandoli con le  nuove  tecnologie  digitali,  con  lo  scopo  di
aumentarne la flessibilita', adeguare le caratteristiche  a  standard
piu' evoluti, raccogliere dati e prolungarne il  ciclo  di  vita  nel
processo produttivo; 
    t) open innovation: modalita' operativa che si  caratterizza  per
la  condivisione,  connessione  e  contaminazione   dei   flussi   di
conoscenza e delle  risorse  in  entrata  e  in  uscita  tra  diverse
organizzazioni, con il fine di accelerare l'innovazione, creare  piu'
valore e  competere  meglio  sul  mercato,  nonche'  valorizzare  nei
prodotti e nei  servizi  la  trasparenza,  la  rendicontabilita',  la
privacy e l'auditing di sicurezza e ispezione; 
    u) tecnologia additiva: tecnica di  produzione  che,  utilizzando
delle tecnologie avanzate, permette di ottenere prodotti e  manufatti
dalla generazione e addizione  di  successivi  strati  di  materiale,
applicata alla progettazione di design complessi o  finalizzata  alla
velocizzazione dei processi produttivi, alla riduzione  dell'utilizzo
di materiali o alla possibilita' di utilizzo di materiali ibridi; 
    v)   tecnologie   abilitanti    fondamentali:    le    tecnologie
caratterizzate da un'alta intensita'  di  conoscenza  e  associate  a
un'elevata intensita' di ricerca  e  sviluppo,  nonche'  a  cicli  di
innovazione rapidi, quali micronanoelettronica,  fotonica,  materiali
avanzati, sistemi avanzati di produzione e biotecnologia industriale; 
    w) tecnologie emergenti: le  tecnologie  identificate,  ai  sensi
della definizione utilizzata dal  Programma  di  supporto  tecnologie
emergenti,  di  cui  alla   deliberazione   del   Comitato   per   la
programmazione economica (CIPE) n. 61/2018, lettera c), in: 
      1) blockchain: tecnologia o protocollo informatico, che usa  un
registro    condiviso,    distribuito,    replicabile,    accessibile
simultaneamente,   architetturalmente   decentralizzato    su    basi
crittografiche, tale da consentire la  registrazione,  la  convalida,
l'aggiornamento  e  l'archiviazione  di  dati,  sia  in  chiaro   che
ulteriormente  protetti  da  crittografia,  verificabili  da  ciascun
partecipante, non alterabili e non modificabili; 
      2) intelligenza artificiale: abilita' di un sistema tecnologico
di risolvere problemi o svolgere compiti  e  attivita'  tipici  della
mente o delle abilita'  umane;  in  ambito  informatico  si  sviluppa
attraverso sistemi di software che, analizzando il contesto, assumono
decisioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici
obiettivi; 
      3) internet delle cose: tecnologia innovativa e  pervasiva  che
rappresenta  il  passo  evolutivo,  in  combinazione  con  il   cloud
computing e il big data,  verso  la  realizzazione  di  una  societa'
digitalizzata e iperconnessa, permettendo alle persone e alle cose di
essere contemporaneamente interconnesse; 
    x) open technology: tecnologie abilitanti ed emergenti, condivise
da piu' imprese, orientate all'industria 4.0 non ancora  diffuse  nel
tessuto produttivo regionale, di  elevato  potenziale  impatto  sulla
competitivita'  e  sulla  digitalizzazione  di  imprese  afferenti  a
diversi settori.