(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   autonoma
  Friuli-Venezia Giulia del 12 aprile 2021 n. S011). 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La Regione autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  pone  la  sicurezza
urbana e territoriale tra le  condizioni  primarie  per  un  ordinato
svolgimento della vita civile e sociale favorendo, in osservanza  del
principio di leale  collaborazione,  il  coordinamento  delle  azioni
volte alla realizzazione delle  politiche  di  sicurezza  individuate
nella presente legge. 
  2. La presente legge, nel  rispetto  della  competenza  statale  in
materia  di  ordine  pubblico  e  sicurezza  e  nell'esercizio  della
competenza residuale attribuita alla Regione in  materia  di  polizia
locale, nonche' della competenza primaria attribuita alla Regione  in
materia di ordinamento degli enti locali, detta disposizioni  per  la
promozione di politiche locali  e  integrate  per  la  sicurezza  sul
territorio regionale e,  fatto  salvo  quanto  disposto  dalla  legge
regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture  ed
interventi di competenza regionale in materia di protezione  civile),
definisce  gli  indirizzi  generali   dell'organizzazione   e   dello
svolgimento dei servizi di polizia locale dei  Comuni  e  delle  loro
forme associative e detta i criteri generali per la realizzazione  di
un sistema permanente di formazione del personale di polizia locale. 
  3. Gli interventi  nei  settori  della  sicurezza  civica  e  della
polizia locale disciplinati dalla presente legge,  anche  nell'ottica
della  sicurezza  integrata  definita  dall'art.  1,  comma  2,   del
decreto-legge 20  febbraio  2017,  n.  14  (Disposizioni  urgenti  in
materia di sicurezza delle citta'),  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,  costituiscono  strumenti  per  il
concorso della Regione allo sviluppo della cultura della legalita'  e
del senso civico e alla prevenzione dei fenomeni contrari alle regole
giuridiche e di civile convivenza. 
  4. La Regione e gli  enti  locali,  anche  in  concorso  fra  loro,
realizzano politiche finalizzate a migliorare  la  sicurezza  urbana,
intesa  come  l'insieme  delle  condizioni  atte   a   garantire   lo
svolgimento di un'ordinata e civile convivenza e  la  qualita'  della
vita nelle citta' e nel territorio regionale.