Art. 2 Politiche regionali 1. Per le finalita' indicate dall'art. 1, la Regione: a) promuove l'integrazione tra gli interventi regionali e gli interventi degli enti locali per la sicurezza urbana con le politiche di contrasto alla criminalita' e di sicurezza pubblica di competenza degli organi statali; b) sostiene la conoscenza, lo scambio di informazioni e la massima divulgazione sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalita' nella vita sociale e produttiva e la prevenzione e repressione dei reati; c) promuove l'istituzione dei Corpi di polizia locale, ne sostiene l'attivita' operativa e ne favorisce il coordinamento, al fine di rendere uniforme il servizio sul territorio, garantendo altresi' la formazione permanente e la tutela degli operatori; d) compie attivita' di ricerca, raccolta e monitoraggio dei dati relativi all'organizzazione dei Corpi e dei Servizi di polizia locale e allo svolgimento delle relative funzioni; e) favorisce l'integrazione e la condivisione delle banche dati a disposizione della Regione e degli enti locali mediante lo sviluppo di servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa; f) promuove forme di coordinamento regionale per la gestione di situazioni di emergenza sul piano della sicurezza; g) promuove l'applicazione di tecnologie finalizzate al coordinamento, alla collaborazione e alla comunicazione tra la polizia locale e tra questa e le Forze dell'ordine presenti sul territorio regionale; h) promuove lo sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere.