Art. 2 
 
                         Politiche regionali 
 
  1. Per le finalita' indicate dall'art. 1, la Regione: 
    a) promuove l'integrazione tra gli  interventi  regionali  e  gli
interventi degli enti locali per la sicurezza urbana con le politiche
di contrasto alla criminalita' e di sicurezza pubblica di  competenza
degli organi statali; 
    b) sostiene la  conoscenza,  lo  scambio  di  informazioni  e  la
massima  divulgazione  sui  fenomeni  criminali  e  sulle  situazioni
maggiormente esposte  all'influenza  della  criminalita'  nella  vita
sociale e produttiva e la prevenzione e repressione dei reati; 
    c)  promuove  l'istituzione  dei  Corpi  di  polizia  locale,  ne
sostiene l'attivita' operativa e ne favorisce  il  coordinamento,  al
fine di rendere  uniforme  il  servizio  sul  territorio,  garantendo
altresi' la formazione permanente e la tutela degli operatori; 
    d) compie attivita' di ricerca, raccolta e monitoraggio dei  dati
relativi all'organizzazione dei Corpi e dei Servizi di polizia locale
e allo svolgimento delle relative funzioni; 
    e) favorisce l'integrazione e la condivisione delle banche dati a
disposizione della Regione e degli enti locali mediante  lo  sviluppo
di servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa; 
    f) promuove forme di coordinamento regionale per la  gestione  di
situazioni di emergenza sul piano della sicurezza; 
    g)  promuove  l'applicazione   di   tecnologie   finalizzate   al
coordinamento,  alla  collaborazione  e  alla  comunicazione  tra  la
polizia locale e tra questa  e  le  Forze  dell'ordine  presenti  sul
territorio regionale; 
    h)   promuove   lo   sviluppo   di   politiche    di    sicurezza
transfrontaliere.