(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 26 del 18 giugno 2021 (n. 37) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Rinvio turno elettorale amministrativo 2021 1. Allo scopo di contenere i rischi sanitari derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'art. 169, comma 1, dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni, il turno elettorale amministrativo ordinario 2021 e' rinviato al secondo semestre del 2021 e si svolgera' in una data compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2021. 2. Sono inserite nel turno elettorale di cui al comma 1 le elezioni amministrative degli organi elettivi dei comuni che devono essere rinnovati per scadenza naturale del mandato e per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 21 luglio 2021. Fino alla data di proclamazione dei nuovi organi elettivi, il mandato dei sindaci e dei consiglieri comunali in carica e' conseguentemente prorogato. 3. Per le elezioni amministrative dei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58. 4. Ai fini dell'emanazione del decreto di indizione dei comizi elettorali si tiene conto delle eventuali nuove situazioni giuridiche maturate, con la conseguente eventuale variazione dell'elenco dei comuni interessati al rinnovo degli organi elettivi. 5. Per lo svolgimento delle elezioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 ed all'art. 4 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5.