(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1  alla  Gazzetta  Ufficiale
  della Regione Siciliana (p. I) n. 26 del 18 giugno 2021 (n. 37) 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Rinvio turno elettorale amministrativo 2021 
 
  1.  Allo  scopo  di  contenere  i  rischi  sanitari  derivanti  dal
perdurare dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  in  deroga  a
quanto   previsto   dall'art.   169,   comma   1,    dell'ordinamento
amministrativo degli enti locali nella Regione  siciliana,  approvato
con  la  legge  regionale  15  marzo  1963,  n.   16   e   successive
modificazioni, il turno elettorale amministrativo ordinario  2021  e'
rinviato al secondo semestre del 2021 e  si  svolgera'  in  una  data
compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2021. 
  2. Sono inserite nel turno elettorale di cui al comma 1 le elezioni
amministrative degli organi elettivi dei  comuni  che  devono  essere
rinnovati per scadenza naturale del  mandato  e  per  motivi  diversi
dalla scadenza naturale del mandato, se le condizioni che ne  rendono
necessario il rinnovo si verificano entro il  21  luglio  2021.  Fino
alla data di proclamazione dei nuovi organi elettivi, il mandato  dei
sindaci e dei consiglieri  comunali  in  carica  e'  conseguentemente
prorogato. 
  3. Per le elezioni amministrative dei  comuni  i  cui  organi  sono
stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di  condizionamento  di
tipo mafioso ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni resta fermo  quanto  previsto
dall'art. 1 del decreto-legge 5 marzo 2021, n.  25,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58. 
  4. Ai fini dell'emanazione del  decreto  di  indizione  dei  comizi
elettorali si tiene conto delle eventuali nuove situazioni giuridiche
maturate, con la conseguente  eventuale  variazione  dell'elenco  dei
comuni interessati al rinnovo degli organi elettivi. 
  5. Per lo svolgimento delle elezioni di cui al  presente  articolo,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge  regionale
21 maggio 2020, n. 11 ed all'art. 4 della legge regionale 17 febbraio
2021, n. 5.