Art. 2 Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta 1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dell'art. 6 le parole «entro trenta giorni dall'insediamento degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario per l'anno 2021» sono sostituite dalle parole «entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale da svolgersi nell'anno 2021»; b) al comma 7 dell'art. 14-bis le parole «entro trenta giorni dall'insediamento degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario per l'anno 2021» sono sostituite dalle parole «entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale da svolgersi nell'anno 2021»; c) all'art. 51 le parole «e comunque non oltre il 15 settembre 2021» sono sostituite dalle parole «e comunque non oltre il 31 gennaio 2022». 2. Le elezioni dei consigli metropolitani di cui all'art. 14-bis, comma 7, terzo periodo, della legge regionale n. 15/2015, come modificato dalla lettera b) del comma 1, sono indette dai rispettivi sindaci metropolitani con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione e si svolgono nella medesima data fissata per le elezioni dei presidenti e dei consigli dei liberi consorzi comunali di cui all'art. 6, comma 2, secondo periodo, della medesima legge regionale n. 15/2015, come modificato dalla lettera a) del comma 1. 3. Alle elezioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5. Resta fermo, per le elezioni dei presidenti dei liberi consorzi comunali di cui al comma 2, quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 e successive modificazioni.