Art. 2 
 
                 Rinvio delle elezioni degli organi 
                      degli enti di area vasta 
 
  1.  Alla  legge  regionale  4  agosto  2015,  n.  15  e  successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al  comma  2  dell'art.  6  le  parole  «entro  trenta  giorni
dall'insediamento degli eletti nei  comuni  interessati  dal  rinnovo
degli organi nel turno elettorale ordinario  per  l'anno  2021»  sono
sostituite dalle parole «entro sessanta giorni dalla data dell'ultima
proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal  rinnovo  degli
organi nel turno elettorale da svolgersi nell'anno 2021»; 
    b) al comma 7 dell'art. 14-bis le  parole  «entro  trenta  giorni
dall'insediamento degli eletti nei  comuni  interessati  dal  rinnovo
degli organi nel turno elettorale ordinario  per  l'anno  2021»  sono
sostituite dalle parole «entro sessanta giorni dalla data dell'ultima
proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal  rinnovo  degli
organi nel turno elettorale da svolgersi nell'anno 2021»; 
    c) all'art. 51 le parole «e comunque non oltre  il  15  settembre
2021» sono sostituite dalle  parole  «e  comunque  non  oltre  il  31
gennaio 2022». 
  2. Le elezioni dei consigli metropolitani di cui  all'art.  14-bis,
comma 7, terzo  periodo,  della  legge  regionale  n.  15/2015,  come
modificato dalla lettera b) del comma 1, sono indette dai  rispettivi
sindaci  metropolitani  con  decreto  da  emanarsi   non   oltre   il
quarantacinquesimo giorno antecedente quello  della  votazione  e  si
svolgono nella medesima data fissata per le elezioni dei presidenti e
dei consigli dei liberi consorzi comunali di cui all'art. 6, comma 2,
secondo periodo, della medesima  legge  regionale  n.  15/2015,  come
modificato dalla lettera a) del comma 1. 
  3. Alle elezioni di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 4  della  legge  regionale  17  febbraio
2021, n. 5. Resta fermo, per le elezioni dei  presidenti  dei  liberi
consorzi comunali di cui al comma 2,  quanto  previsto  dal  comma  3
dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 e  successive
modificazioni.