Art. 2 
 
               Esenzioni dall'imposta regionale sulle 
             attivita' produttive (IRAP) per l'anno 2022 
 
  1. Fermi restando  i  casi  di  esonero  previsti  dalla  normativa
statale vigente, nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio  2022,
i soggetti passivi che  intraprendono  stabilmente  nuove  iniziative
economiche nel  territorio  regionale  sono  esentati  dal  pagamento
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per i  primi
cinque periodi di imposta. Per nuova iniziativa, si  intende  l'avvio
di  un'attivita'  che  comporta  una  nuova  iscrizione  alla  Camera
valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des
entreprises et des activites liberales  o  l'apertura  di  una  nuova
partita IVA. Non si considerano nuove  iniziative  economiche  quelle
derivanti da trasformazione, fusione o  scissione  di  societa'  gia'
esistenti. L'esenzione non si applica in caso di cessazione e  inizio
di attivita' da parte dello stesso soggetto passivo,  nonche'  quando
l'attivita' costituisce mera prosecuzione di un'attivita'  svolta  da
altri soggetti. 
  2. L'esenzione di cui al comma 1 e' concessa  nei  limiti  previsti
dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti  d'importanza
minore (de minimis). 
  3. Per l'esenzione di cui al  comma  1  resta  fermo  l'obbligo  di
presentazione della dichiarazione dei redditi, anche  ai  fini  della
determinazione dell'imponibile IRAP. 
  4. La giunta regionale, con propria  deliberazione,  puo'  definire
ogni altra modalita' o adempimento, anche  procedimentale,  utile  ai
fini dell'applicazione del presente articolo.