Art. 2 Esenzioni dall'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno 2022 1. Fermi restando i casi di esonero previsti dalla normativa statale vigente, nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022, i soggetti passivi che intraprendono stabilmente nuove iniziative economiche nel territorio regionale sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per nuova iniziativa, si intende l'avvio di un'attivita' che comporta una nuova iscrizione alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales o l'apertura di una nuova partita IVA. Non si considerano nuove iniziative economiche quelle derivanti da trasformazione, fusione o scissione di societa' gia' esistenti. L'esenzione non si applica in caso di cessazione e inizio di attivita' da parte dello stesso soggetto passivo, nonche' quando l'attivita' costituisce mera prosecuzione di un'attivita' svolta da altri soggetti. 2. L'esenzione di cui al comma 1 e' concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis). 3. Per l'esenzione di cui al comma 1 resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP. 4. La giunta regionale, con propria deliberazione, puo' definire ogni altra modalita' o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione del presente articolo.