Art. 2 
 
             Sistema integrato delle politiche familiari 
 
  1. Per realizzare le finalita' previste  dall'art.  1  la  Regione,
nell'ambito di un'azione di  indirizzo  e  programmazione  integrata,
promuove: 
    a) politiche e interventi mirati a realizzare le  condizioni  per
incentivare la natalita' e la crescita  demografica  della  comunita'
regionale; 
    b) politiche e interventi volti a valorizzare la genitorialita' e
i compiti di cura, educazione e tutela dei figli; 
    c) la formazione di nuovi  nuclei  familiari  e  l'autonomia  dei
giovani, anche facilitando l'accesso  alle  opportunita'  lavorative,
alle  soluzioni  abitative  e  al  credito  agevolato,  al  fine   di
contribuire a realizzare i loro progetti di vita; 
    d) il rafforzamento dei legami tra le famiglie,  le  istituzioni,
il  sistema  educativo   formativo,   sociosanitario   ed   economico
produttivo  nell'ambito  del  principio  di   sussidiarieta',   quale
elemento fondante della coesione sociale della comunita' regionale; 
    e) politiche volte a sostenere le responsabilita' genitoriali,  a
rafforzare i servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e
a valorizzare iniziative di welfare aziendale  anche  per  promuovere
l'occupazione femminile; 
    f) iniziative volte a favorire l'uguaglianza di opportunita'  tra
uomo e donna; 
    g) lo sviluppo del sistema di  offerta  di  attivita'  e  servizi
dedicato alle famiglie e ai giovani in  ambito  culturale,  sportivo,
turistico e ricreativo; 
    h) l'apprendimento intergenerazionale quale processo  orizzontale
volto a trasferire le conoscenze e le competenze proprie di  ciascuna
generazione verso l'altra in una prospettiva  di  crescita  comune  e
della collettivita'; 
    i) lo sviluppo di contesti di vita per un invecchiamento attivo e
in autonomia. 
  2.  La  Regione  attua  gli  interventi  e  le  attivita'  volte  a
perseguire le finalita' di cui all'art. 1 in collaborazione  con  gli
Enti locali e loro forme associative, il sistema sociale e  sanitario
regionale, il sistema dell'educazione e della  formazione  regionale,
gli enti del Terzo settore, le  forze  sociali,  le  associazioni  di
rappresentanza, il sistema produttivo del  territorio  e  i  soggetti
privati che  a  qualsiasi  titolo  operano  negli  ambiti  e  per  le
finalita' di cui  alla  presente  legge  anche  attraverso  le  forme
previste dall'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.  117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106). 
  3. La Regione  promuove  altresi'  la  costituzione  di  una  «rete
famiglia» aperta a tutte le pubbliche amministrazioni, agli enti  del
Terzo settore e ai soggetti privati, con  l'obiettivo  di  mettere  a
sistema e diffondere le politiche e le misure  piu'  virtuose,  anche
attraverso  l'adesione  alle  reti  nazionali  e  internazionali   di
valorizzazione delle politiche familiari. 
  4. Al fine di promuovere le politiche di cui al  comma  1,  lettera
e),  la  Regione  interviene  attraverso  le  misure  previste  dalla
presente legge, nonche' quelle previste nei  Capi  IV  e  IV-bis  del
titolo III  della  legge  regionale  9  agosto  2005,  n.  18  (Norme
regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro).