Art. 2 Sistema integrato delle politiche familiari 1. Per realizzare le finalita' previste dall'art. 1 la Regione, nell'ambito di un'azione di indirizzo e programmazione integrata, promuove: a) politiche e interventi mirati a realizzare le condizioni per incentivare la natalita' e la crescita demografica della comunita' regionale; b) politiche e interventi volti a valorizzare la genitorialita' e i compiti di cura, educazione e tutela dei figli; c) la formazione di nuovi nuclei familiari e l'autonomia dei giovani, anche facilitando l'accesso alle opportunita' lavorative, alle soluzioni abitative e al credito agevolato, al fine di contribuire a realizzare i loro progetti di vita; d) il rafforzamento dei legami tra le famiglie, le istituzioni, il sistema educativo formativo, sociosanitario ed economico produttivo nell'ambito del principio di sussidiarieta', quale elemento fondante della coesione sociale della comunita' regionale; e) politiche volte a sostenere le responsabilita' genitoriali, a rafforzare i servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a valorizzare iniziative di welfare aziendale anche per promuovere l'occupazione femminile; f) iniziative volte a favorire l'uguaglianza di opportunita' tra uomo e donna; g) lo sviluppo del sistema di offerta di attivita' e servizi dedicato alle famiglie e ai giovani in ambito culturale, sportivo, turistico e ricreativo; h) l'apprendimento intergenerazionale quale processo orizzontale volto a trasferire le conoscenze e le competenze proprie di ciascuna generazione verso l'altra in una prospettiva di crescita comune e della collettivita'; i) lo sviluppo di contesti di vita per un invecchiamento attivo e in autonomia. 2. La Regione attua gli interventi e le attivita' volte a perseguire le finalita' di cui all'art. 1 in collaborazione con gli Enti locali e loro forme associative, il sistema sociale e sanitario regionale, il sistema dell'educazione e della formazione regionale, gli enti del Terzo settore, le forze sociali, le associazioni di rappresentanza, il sistema produttivo del territorio e i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalita' di cui alla presente legge anche attraverso le forme previste dall'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). 3. La Regione promuove altresi' la costituzione di una «rete famiglia» aperta a tutte le pubbliche amministrazioni, agli enti del Terzo settore e ai soggetti privati, con l'obiettivo di mettere a sistema e diffondere le politiche e le misure piu' virtuose, anche attraverso l'adesione alle reti nazionali e internazionali di valorizzazione delle politiche familiari. 4. Al fine di promuovere le politiche di cui al comma 1, lettera e), la Regione interviene attraverso le misure previste dalla presente legge, nonche' quelle previste nei Capi IV e IV-bis del titolo III della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro).