Art. 3 Programmazione degli interventi 1. La Giunta regionale definisce il Programma triennale di politiche integrate per la famiglia che delinea le strategie, gli obiettivi e gli interventi in attuazione delle finalita' della presente legge. 2. Il Programma triennale di cui al comma 1 e' predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di politiche familiari, sulla base delle indicazioni fornite anche dalle altre Direzioni centrali interessate, ed e' approvato dalla Giunta regionale, sentito il Tavolo regionale per le politiche familiari, su proposta dell'Assessore competente. 3. Il Programma ha validita' triennale ed e' aggiornato annualmente. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge e' approvato il primo Programma triennale di politiche integrate per la famiglia. 4. All'attuazione delle misure del Programma concorrono risorse regionali, nazionali e comunitarie, in accordo con le relative programmazioni.