Art. 4 Tavolo regionale per le politiche familiari 1. Al fine di promuovere la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nella definizione della politica regionale per la famiglia per le politiche giovanili e per le pari opportunita', e' istituito, quale organismo di consultazione e confronto, il Tavolo regionale per le politiche familiari, di seguito denominato Tavolo regionale, a cui partecipano: a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche familiari, o suo delegato, con funzione di Presidente; b) l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali o sociosanitarie, o suo delegato; c) tre rappresentanti designati dal Forum del Terzo settore; d) due rappresentanti del Forum delle associazioni familiari designati dal Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia; e) due componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali; f) tre rappresentanti designati dalla Commissione regionale per il lavoro individuati tra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro; g) un rappresentante della sezione giovanile dell'Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI); h) un rappresentante delle sezioni giovanili delle associazioni dei datori di lavoro, designato congiuntamente dalle cinque associazioni datoriali di categoria comparativamente piu' rappresentative sul territorio regionale; i) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunita' tra uomo e donna, o suo delegato; j) la Consigliera o il Consigliere regionale di parita'; k) il Presidente della Consulta regionale delle associazioni di persone con disabilita' e delle loro famiglie, o suo delegato. l) il Garante regionale dei diritti della persona. 2. Al Tavolo regionale possono essere invitati altri portatori di interesse in relazione alle materie trattate. 3. Il Tavolo regionale e' convocato almeno una volta all'anno dall'Assessore regionale competente in materia e puo' svolgersi anche in modalita' telematica. La partecipazione alle sedute avviene a titolo gratuito.