Art. 5 Centri Informativi per le famiglie con figli - Info point famiglie 1. I Comuni, in forma singola o associata, nell'ambito dei propri servizi socioassistenziali, possono dotarsi di Centri informativi per le famiglie con figli (Info-point Famiglia). 2. Il Centro di cui al comma 1 e' un servizio finalizzato ad assicurare un migliore e piu' facile accesso delle famiglie alle informazioni sui servizi, le prestazioni, le opportunita' offerte dalle politiche nazionali, regionali e dal territorio, utili alla vita quotidiana, al sostegno economico dei carichi familiari, delle competenze genitoriali, della prevenzione del disagio familiare e dei giovani, alla tutela dei bambini e dei ragazzi, allo sviluppo delle risorse familiari e comunitarie. 3. In raccordo con le strutture regionali competenti, i Centri di cui al comma 1 potranno essere gestiti direttamente dagli enti locali o potranno essere affidati a idonei soggetti del Terzo Settore e potranno avvalersi dei mediatori culturali di cui all' art. 20 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), o di altro personale dotata di adeguata preparazione per facilitare la comunicazione con le famiglie straniere immigrate.