(Pubblicata nel 3° supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 21 ottobre 2021, n. 42) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 22/1995 1. L'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicita' dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive) e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura). - 1. I prezzi dei servizi delle strutture turistico-ricettive di cui all'articolo 1 sono liberamente determinati dai singoli operatori e da essi comunicati, in modalita' telematica, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo, all'Agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale, (di seguito ATL) territorialmente competente, ai soli fini della pubblicita' e la cui ricevuta di trasmissione e' tenuta dal gestore presso la struttura ricettiva per eventuali controlli e ispezioni. 2. Contestualmente ai prezzi, gli operatori comunicano all'ATL, le informazioni relative alle caratteristiche, alle attrezzature, ai servizi, nonche' ai periodi di apertura della struttura ricettiva. 3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse all'ATL entro il 1° ottobre di ogni anno, per i prezzi che si intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. 4. Entro il 1° giugno di ogni anno gli operatori hanno facolta' di effettuare, a modifica della prima, una seconda comunicazione dei prezzi che intendono praticare dal 1° luglio dello stesso anno, nonche' eventuali variazioni del periodo di apertura. 5. Non e' richiesta la trasmissione della comunicazione annuale in assenza di variazioni sostanziali circa le informazioni fornite con la precedente comunicazione; in tal caso, si intende implicitamente confermata la comunicazione precedentemente inviata. 6. Nel caso di cessione della struttura ricettiva, il gestore subentrante trasmette all'ATL la comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura entro trenta giorni dall'apertura dell'esercizio; tale comunicazione non e' dovuta in caso di conferma dei dati indicati nella comunicazione effettuata per l'anno di riferimento dal gestore uscente. 7. I gestori di strutture ricettive ad apertura stagionale che assumono la conduzione dell'esercizio dopo il 1° ottobre trasmettono all'ATL la comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura della struttura ricettiva contemporaneamente alla presentazione al comune territorialmente competente della segnalazione certificata di inizio attivita'. 8. Per le strutture ricettive site in localita' montane di sport invernali i prezzi comunicati entro il 1° ottobre possono essere applicati a decorrere dal 1° dicembre dello stesso anno in relazione ai relativi periodi di apertura. 9. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura delle strutture ricettive entro i termini previsti, ovvero all'avvio dell'attivita' o se differenti dal precedente gestore, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 6, comma 1.».