Art. 13 Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 14/2016 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 14/2016 e' aggiunto il seguente: «3-bis. La Giunta regionale individua annualmente le iniziative prioritarie ritenute di interesse strategico per le finalita' di cui al comma 2, stabilendo specifici criteri e modalita'. Per tali iniziative la concessione dei contributi e' estesa anche ad attivita' diverse da quelle di comunicazione e di promo-pubblicita' nell'ambito di manifestazioni ed eventi di cui al comma 1, purche' funzionali alle predette finalita'.».