Art. 16 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 9/2021 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 2021, n. 9 (Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico, ambientale e paesaggistico), dopo le parole «valore culturale» e' soppressa la parola «ambientale».