Art. 17 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 9/2021 1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9/2021 e' sostituita dalla seguente: «1. La Regione sostiene progetti e interventi di valorizzazione effettuati dagli enti proprietari, nella salvaguardia delle caratteristiche tipologiche delle strade storiche di montagna di interesse turistico con particolare riguardo.» 2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9/2021 dopo le parole «valore culturale» e' soppressa la parola «ambientale». 3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9/2021 e' sostituita dalla seguente: «f) alla messa in sicurezza ed al ripristino, finalizzato anche alla omogeneizzazione, della segnaletica stradale e della cartellonistica nel pieno rispetto delle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del suo decreto di esecuzione e di attuazione;».