Art. 3 Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 22/1995 1. L'articolo 6 della legge regionale 22/1995 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Sanzioni). - 1. La mancata comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche, nonche' dei periodi di apertura delle strutture ricettive o la comunicazione mancante di informazioni essenziali o contenente informazioni errate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 78,00 ad euro 466,00. Non e' soggetta alla presente sanzione la mancata comunicazione per assenza di variazioni informative rispetto alla precedente comunicazione che, in tal caso, si intende implicitamente confermata e validata. 2. La mancata esposizione delle tabelle e dei cartellini prezzi nella struttura ricettiva o l'esposizione di tabelle e cartellini contenenti informazioni erronee, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 117,00 ad euro 777,00. 3. L'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati ed esposti nelle tabelle e cartellini prezzi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 155,00 ad euro 777,00. 4. L'applicazione di prezzi inferiori a quelli praticabili, in violazione delle previsioni dell'articolo 5, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 40,00 ad euro 233,00. 5. La pubblicazione di prezzi e di informazioni difformi da quelle comunicate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 117,00 ad euro 233,00. La sanzione non e' applicata nel caso di meri errori materiali. 6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, il comune puo' procedere, previa diffida, alla sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a cinque giorni ed in caso di ulteriore persistenza della violazione, alla sua cessazione. 7. La misura delle sanzioni indicate nel presente articolo e' soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).».