Art. 5 Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 36/2000 1. L'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 36 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco) e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Finalita'). - 1. La Regione riconosce e promuove, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica del Piemonte, le pro loco come associazioni di natura privatistica e senza scopo di lucro con finalita' di promozione sociale, di valorizzazione delle realta' e delle potenzialita' naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche delle localita' su cui insistono, avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.».