Art. 6 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 36/2000 1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 36/2000, le parole «sono associazioni di natura privatistica e senza finalita' di lucro che svolgono attivita' di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilita' sociale e che» sono soppresse.