(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 101 del
                          1° dicembre 2021) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello Statuto; 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39  (Disposizioni  in
materia di energia); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n.  83  (Disciplina  del
finanziamento  dei  gruppi  consiliari.   Abrogazione   della   legge
regionale n. 60/2000 e della legge regionale  n.  45/2005.  Modifiche
alla legge regionale n. 61/2012); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria
per l'anno 2015); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2016); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' 2018); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2019); 
  Vista  la  legge  regionale  16  aprile  2019,  n.  19  (Interventi
normativi relativi alla prima variazione al  bilancio  di  previsione
2019 - 2021); 
  Vista la legge  regionale  13  novembre  2019,  n.  65  (Interventi
normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di  previsione
2019 - 2021); 
  Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2020); 
  Vista la legge  regionale  27  novembre  2020,  n.  93  (Interventi
normativi collegati alla terza variazione al bilancio  di  previsione
finanziario 2020 - 2022. Modifiche alla legge regionale n. 73/2005  e
alla legge regionale n. 19/2019); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2021); 
  Vista la  legge  regionale  3  marzo  2021,  n.  7  (Interventi  di
riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali
toscani); 
  Vista la legge regionale 3 marzo 2021, n. 8 (Interventi di sostegno
per le citta' murate e le fortificazioni della Toscana); 
  Vista la legge regionale 6 agosto 2021, n. 31 (Interventi normativi
collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario
2021 - 2023); 
  Considerato quanto segue: 
    1. E' necessario che gli oneri a copertura dei costi del  Sistema
informativo  regionale  sull'efficienza  energetica   della   Regione
Toscana (SIERT) siano versati direttamente alla Regione; 
    2. Per una serie di interventi regionali collegati alle tematiche
della mobilita' e delle infrastrutture e' necessario  procedere  alla
rimodulazione di un'annualita' delle misure finanziarie previste,  in
relazione all'aggiornamento dei cronoprogrammi delle attivita' e alle
esigenze connesse  alla  realizzazione  dei  lavori  e  per  liberare
risorse non spendibili nell'anno 2021; 
    3.  E'  necessario  rimodulare  l'intervento  economico  per   la
realizzazione di un impianto  dissalatore  nell'Isola  d'Elba  per  i
ritardi  derivanti  dal  contenzioso  amministrativo  pendente  sulla
materia; 
    4. Entro la fine del 2021  dovranno  essere  definiti  tutti  gli
investimenti da realizzare con i fondi del piano nazionale di ripresa
e resilienza  (PNRR).  Nel  2022  la  Regione  potra'  completare  la
programmazione  con  le   ulteriori   risorse   regionali   messe   a
disposizione, risorse indispensabili per dare attuazione alla riforma
della sanita' territoriale che e' obiettivo del PNRR, ma  che  con  i
fondi del Recovery  Fund  non  puo'  essere  completata.  Si  rendono
percio' necessari dei movimenti contabili  sia  di  integrazione  dei
fondi per il 2021, sia di rimodulazione sull'annualita' 2022; 
    5.  E'  necessario  rimodulare  l'allocazione  in  bilancio   del
contributo  regionale  per  la  realizzazione  di  un  polo  per   il
trasferimento tecnologico rispetto alla modifica  del  cronoprogramma
dell'intervento, di cui all'accordo di programma tra Regione  Toscana
e Scuola superiore universitaria Sant'Anna, in  particolare  per  far
fronte a criticita' dovute a uno scostamento tra il costo  dell'opera
stimato  con  il  progetto  definitivo  e  il   costo   stimato   con
l'esecutivo, che hanno comportato la  necessita'  di  approfondimenti
tecnici e, di conseguenza, il mancato inizio dei lavori; 
    6. E' necessario  far  slittare  al  2022  le  risorse  impegnate
attualmente previste per l'anno 2021 per gli interventi integrati per
l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano,  visto
lo  stato  di  realizzazione  e  di  rendicontazione   dei   progetti
finanziati  i  cui  lavori  attualmente  sono  ancora  in   fase   di
aggiudicazione; 
    7. A causa dello slittamento della previsione di alcune spese non
ancora  impegnate,  e'   necessario   lo   spostamento   di   risorse
dall'annualita' 2021 all'annualita' 2022, per cui si rende necessaria
la modifica degli stanziamenti complessivi destinati agli  interventi
per i danni causati da episodi meteorologici verificati nel  mese  di
novembre 2019, a cui hanno fatto seguito due diverse dichiarazioni di
stato di emergenza regionale; 
    8. Al  fine  di  garantire  coerenza  e  razionalita'  al  quadro
complessivo di intervento in merito agli investimenti da effettuare a
valere su risorse  regionali,  tenendo  conto  della  sospensione  in
attesa della definizione  della  programmazione  PNRR,  e'  opportuno
procedere a rimodulare l'importo di spesa autorizzato  per  gli  anni
2021 e 2022 quale sostegno regionale ad  interventi  di  rinnovamento
del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie, e ridurre l'onere
per investimenti attualmente  sostenuto  dai  bilanci  delle  aziende
unita' sanitarie locali (USL); 
    9. Relativamente all'assegnazione di contributi  straordinari  al
Comune di Volterra per l'avvio di studi ed interventi finalizzati  al
recupero e restauro dell'anfiteatro romano, da una ricognizione dello
stato  dei  lavori  risulta  erogabile  nell'annualita'   2021   solo
l'anticipo del 50 per cento degli impegni  giuridicamente  vincolanti
assunti all'avvio dei lavori effettivi ed un ritardo  nella  relativa
conclusione  consiglia  il  posticipo   dell'erogazione   del   saldo
all'annualita' 2022; 
    10. In  relazione  ad  alcuni  interventi  previsti  dalla  legge
regionale n. 31/2021 e oggetto di attenzione da parte  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e' necessario,  in  adempimento  di  un
impegno  formale  assunto  dal  Presidente  della  Giunta  regionale,
inserire la precisazione che gli interventi in questione sono attuati
in conformita' alla normativa europea in materia di aiuti di Stato; 
    11. Le risorse  stanziate  per  l'incentivazione  della  raccolta
differenziata dei rifiuti e la promozione delle filiere dell'economia
circolare finalizzate al riciclo del rifiuto per il triennio  2021  -
2023 devono essere rimodulate in quanto, ad oggi, uno dei tre  ambiti
territoriali ottimali (ATO) non ha ancora definitivamente concluso le
operazioni di assegnazione e, per quanto riguarda gli altri due,  per
alcuni  degli  interventi  le  rendicontazioni  finali  delle   spese
complessivamente sostenute saranno completate solo entro i primi mesi
del 2022, quando sara' possibile erogare il saldo dovuto; 
    12.  Da  una  ricognizione  per  verificare   il   rispetto   dei
cronoprogrammi  presentati  in  sede  di  partecipazione   all'avviso
pubblico,  e'   emerso   che   gli   stessi   soggetti   si   trovano
complessivamente in ritardo rispetto alle tempistiche  comunicate  in
sede di presentazione  delle  domande  di  contributo  finalizzato  a
realizzare      interventi      di      conservazione,      recupero,
rifunzionalizzazione e riqualificazione  delle  sedi  storiche  e  di
pregio di proprieta' degli enti locali; 
    13.  Da  una  ricognizione  per  verificare   il   rispetto   dei
cronoprogrammi  presentati  in  sede  di  partecipazione   all'avviso
pubblico per i contributi finalizzati a sostegno della valorizzazione
di un complesso degli edifici denominato «mura storiche»,  e'  emerso
che gli  stessi  soggetti  si  trovano  complessivamente  in  ritardo
rispetto alle tempistiche comunicate in sede di  presentazione  delle
domande di contributo. Questo  aspetto  non  garantisce  l'erogazione
delle risorse impegnate nel 2021 e consiglia tecnicamente  una  nuova
assunzione dell'impegno 2021  complessivo  nell'annualita'  2022,  in
coerenza con quanto  previsto  per  la  corretta  esigibilita'  della
spesa; 
    14.  La  situazione  patrimoniale  della   Fondazione   Orchestra
Regionale Toscana (ORT) si e' aggravata a seguito dei mancati incassi
derivanti dalla sospensione delle attivita' di spettacolo, per  tutto
il periodo 2020 - 2021, dovuta alla chiusura dei  teatri  in  ragione
delle limitazioni imposte a livello sanitario dal  Governo  nazionale
per evitare il diffondersi dei contagi da pandemia da COVID-19.  Cio'
non  consente,  nell'immediato,   di   far   fronte   alla   prevista
restituzione dell'anticipazione della quota di fondo di anticipazione
di cui all'art. 41  della  legge  regionale  n.  21/2010.  E'  quindi
opportuno consentire alla Fondazione  ORT  una  rateizzazione  su  un
triennio, subordinandone l'attivazione alla presentazione di un piano
che  dimostri  la  sostenibilita'  economica  e   finanziaria   della
gestione; 
    15. E' opportuno assegnare un contributo  a  titolo  di  sostegno
alle spese di organizzazione del Carnevale di  Viareggio,  annualita'
2021; 
    16. E' necessario un finanziamento al Comune  di  Empoli  per  il
miglioramento strutturale e sismico del  ponte  sul  fiume  Orme  nel
tratto urbano e comunale della SS67 Tosco-romagnola, in relazione  al
transito  di  mezzi  pesanti  dovuto  alla  presenza  di   importanti
insediamenti industriali; 
    17. La Regione  vuole  favorire  il  pieno  riutilizzo  dei  beni
confiscati alla criminalita'  organizzata,  nel  rispetto  di  quanto
determinato  dalla  normativa  vigente  in  materia,  sostenendo   la
restituzione alla comunita'  del  patrimonio  sottratto  alle  mafie,
quali strumenti di prevenzione e contrasto  dei  fenomeni  criminali,
promozione dei principi  di  legalita',  solidarieta'  ed  inclusione
sociale,  occasione  per  un   modello   di   sviluppo   territoriale
sostenibile ed inclusivo e, a tal fine, e'  necessario  sperimentare,
anche in prospettiva dell'adozione di piu'  complesse  normative  sul
tema dei beni confiscati, forme di sostegno agli enti locali che sono
destinatari di detti beni. La disciplina deve essere commisurata alle
caratteristiche dei beni, compresa l'imprevedibilita' della  data  di
assegnazione, della consistenza dei beni medesimi e degli  interventi
necessari  al  ripristino   della   funzionalita'   o   alla   futura
destinazione a fini sociali o istituzionali  e,  pertanto,  piu'  che
fondarsi su criteri predeterminati, deve favorire l'affiancamento  da
parte della Regione agli enti locali destinatari mediante stipula  di
specifico accordo, anche di diverso contenuto per ciascun ente, sulle
modalita'  di  assegnazione  del  contributo  e  di   rendicontazione
dell'intervento; 
    18. E' necessario rimodulare gli interventi in corso sulla Tenuta
di  Suvignano,  bene  confiscato  alla  criminalita'  organizzata   e
assegnato a Ente terre regionali toscane; 
    19. E' opportuno concedere  un  contributo  per  concorrere  alla
spesa necessaria per la realizzazione di  un  nuovo  immobile,  o  la
ristrutturazione di un idoneo immobile gia' esistente, dove  ospitare
la nuova articolazione  territoriale  di  servizi  sanitari  e  altri
servizi individuati dall'amministrazione comunale di  Palazzuolo  sul
Senio; 
    20. E' opportuno concedere al  Comune  di  Bucine  un  contributo
straordinario  per  l'anno  2021  per  interventi   di   manutenzione
straordinaria dell'edificio sede della residenza sanitaria  assistita
(RSA)  Fabbri  Bicoli,   situata   nel   medesimo   comune,   e   per
l'effettuazione delle attivita' di vigilanza presso la stessa; 
    21.  E'  opportuno  modificare  la  legge  regionale  n.  83/2012
specificando che la spesa per il  personale  dei  gruppi  consiliari,
determinata  attraverso   l'applicazione   del   parametro   omogeneo
individuato dalla deliberazione  della  Conferenza  Stato-Regioni  12
dicembre 2012, repertorio atti n. 235/CSR, possa  essere  aggiornata,
anche nel corso della legislatura, solo nel  caso  siano  intervenuti
rinnovi e modifiche del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
applicabile al personale; 
    22. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi
previsti dalla presente legge e' necessario disporre la  sua  entrata
in vigore il giorno  della  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Tenuta, monitoraggio  e  controllo  degli  attestati  di  prestazione
  energetica degli edifici. Modifiche all'art. 23-septies della legge
  regionale n. 39/2005 
 
  1. Il comma 1-quinquies dell'art. 23-septies della legge  regionale
24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni  in  materia  di  energia),  e'
sostituito dal seguente: 
    «1-quinquies. Il contributo di cui al comma 1-bis e'  corrisposto
alla societa' ARRR S.p.a. e gli oneri di  cui  al  comma  1-ter  sono
versati  alla  Regione,  secondo   le   modalita'   stabilite   dalle
deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 1-bis e 1-ter.». 
  2. Dopo il  comma  1-quinquies  dell'art.  23-septies  della  legge
regionale n. 39/2005 e' aggiunto il seguente: 
    «1-sexies. L'ammontare degli oneri  di  cui  al  comma  1-ter  e'
determinato tra un minimo di 5,00 e un massimo di 30,00 euro.». 
  3.  Dopo  il  comma  1-sexies  dell'art.  23-septies  della   legge
regionale n. 39/2005 e' aggiunto il seguente: 
    «1-septies. Per le annualita' 2021 e 2022 l'ammontare degli oneri
dovuti ai sensi del comma 1-ter e' determinato nella misura  di  5,00
euro.». 
  4.  Dopo  il  comma  1-septies  dell'art.  23-septies  della  legge
regionale n. 39/2005 e' aggiunto il seguente: 
    «1-octies. Le maggiori  entrate  derivanti  dall'applicazione  di
quanto disposto al comma 1-ter sono  stimate  in  euro  5.000,00  per
l'annualita' 2021 ed in euro 45.000,00 annue a partire dall'anno 2022
e sono imputate alla Tipologia 100  "Vendita  di  beni  e  servizi  e
proventi derivanti dalla gestione dei beni"  del  Titolo  3  "Entrate
extratributarie" della parte entrata del bilancio regionale.».