Art. 11 Contributo straordinario alla Scuola universitaria superiore Sant'Anna di Pisa per la realizzazione di un polo per il trasferimento tecnologico. Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 65/2019 1. Al comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 65/2019 le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2022 - 2023». 2. Il comma 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 65/2019 e' sostituito dal seguente: «4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 2.500.000,00 per il biennio 2022 - 2023, ripartiti in euro 500.000,00 per l'anno 2022 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 14 "Sviluppo economico e competitivita'", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualita' 2022 e 2023.».