Art. 11 
 
Contributo  straordinario   alla   Scuola   universitaria   superiore
  Sant'Anna  di  Pisa  per  la  realizzazione  di  un  polo  per   il
  trasferimento  tecnologico.  Modifiche  all'art.  42  della   legge
  regionale n. 65/2019 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 42 della  legge  regionale  n.  65/2019  le
parole: «per l'anno 2021» sono sostituite  dalle  seguenti:  «per  il
biennio 2022 - 2023». 
  2. Il comma 4 dell'art. 42 della  legge  regionale  n.  65/2019  e'
sostituito dal seguente: 
    «4.  Per  l'attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma   1   e'
autorizzata la spesa di euro 2.500.000,00 per il biennio 2022 - 2023,
ripartiti in euro 500.000,00 per l'anno 2022 ed euro 2.000.000,00 per
l'anno 2023, cui si fa fronte con  gli  stanziamenti  previsti  dalla
Missione 14  "Sviluppo  economico  e  competitivita'",  Programma  03
"Ricerca e innovazione", Titolo  2  "Spese  in  conto  capitale"  del
bilancio di previsione 2021 - 2023, annualita' 2022 e 2023.».