Art. 12 
 
Interventi integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti
  in ambito urbano. Modifiche all'art. 1  della  legge  regionale  n.
  79/2019 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 23  dicembre  2019,
n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di
stabilita' per l'anno 2020), e' sostituito dal seguente: 
    «4. All'onere di spesa di cui al  comma  1,  per  un  massimo  di
complessivi euro 5.000.000,00, ripartiti  in  euro  1.000.000,00  per
l'anno 2020 ed euro 4.000.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte: 
      a) con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo  sostenibile
e tutela del  territorio  e  dell'ambiente",  Programma  02  "Tutela,
valorizzazione e recupero  ambientale",  Titolo  2  "Spese  in  conto
capitale" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita' 2020; 
      b) con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo  sostenibile
e tutela del  territorio  e  dell'ambiente",  Programma  02  "Tutela,
valorizzazione e recupero  ambientale",  Titolo  2  "Spese  in  conto
capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualita' 2022.».