Art. 12 Interventi integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 79/2019 1. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2020), e' sostituito dal seguente: «4. All'onere di spesa di cui al comma 1, per un massimo di complessivi euro 5.000.000,00, ripartiti in euro 1.000.000,00 per l'anno 2020 ed euro 4.000.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte: a) con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita' 2020; b) con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualita' 2022.».