Art. 22 Interventi sulla viabilita' nel Comune di Firenze. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 97/2020 1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 97/2020 le parole: «2021 - 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2022 - 2023». 2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 97/2020 e' sostituito dal seguente: «2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 1.500.000,00 per il 2022 ed euro 2.400.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", Programma 05 "Viabilita' e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualita' 2022 e 2023.».