Art. 22 
 
         Interventi sulla viabilita' nel Comune di Firenze. 
        Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 97/2020 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  97/2020  le
parole: «2021 - 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2022 - 2023». 
  2. Il comma 2 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  97/2020  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a  un  massimo  di
euro 1.500.000,00 per il 2022 ed euro 2.400.000,00 per  l'anno  2023,
si fa fronte con gli stanziamenti  della  Missione  10  "Trasporti  e
diritto alla mobilita'", Programma 05  "Viabilita'  e  infrastrutture
stradali", Titolo  2  "Spese  in  conto  capitale"  del  bilancio  di
previsione 2021 - 2023, annualita' 2022 e 2023.».