Art. 25 Patrimonio storico degli enti locali. Norma finanziaria. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 7/2021 1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani), le parole: «euro 2.500.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro 220.839,50 per l'anno 2021, di euro 4.779.160,50 per l'annualita' 2022 e di euro 2.500.000,00 per l'anno 2023».