Art. 25 
 
      Patrimonio storico degli enti locali. Norma finanziaria. 
        Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 7/2021 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 3 marzo 2021, n.  7
(Interventi di riqualificazione del patrimonio storico  e  di  pregio
degli  enti  locali  toscani),  le  parole:  «euro  2.500.000,00  per
ciascuno  degli  anni  2021,  2022  e  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «euro 220.839,50 per l'anno 2021, di euro 4.779.160,50  per
l'annualita' 2022 e di euro 2.500.000,00 per l'anno 2023».