Art. 31 
 
Contributi agli enti locali per il recupero e la ristrutturazione  di
  beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata 
 
  1.  Gli  enti  locali  cui  sono  stati  trasferiti  beni  immobili
confiscati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13  agosto  2010,  n.  136)  possono
richiedere alla Regione contributi per  interventi  di  investimento,
finalizzati al  recupero  e  alla  ristrutturazione  di  immobili  da
utilizzare per finalita' istituzionali o sociali, a  norma  dell'art.
48,  comma  2,  lettera  c),  del  medesimo  decreto  legislativo  n.
159/2011. Per interventi di investimento si intendono quelli  di  cui
all'art.  3,  comma  18,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.   350
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato «legge  finanziaria  2004»).  Tra  le  finalita'  sociali
rientrano anche le azioni di promozione della cittadinanza  attiva  e
della partecipazione democratica dei cittadini, nonche' di promozione
della cultura della legalita', della giustizia e  della  solidarieta'
sociale. 
  2. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli enti locali destinatari dei
beni di cui al comma 1 presentano alla Giunta regionale dichiarazione
di interesse al conseguimento del contributo, evidenziando: 
    a) lo stato di avanzamento del progetto di intervento e  i  tempi
di realizzazione; 
    b) la spesa prevista; 
    c) l'eventuale compartecipazione dell'ente locale alla spesa; 
    d) le somme eventualmente percepite, o che si prevede che saranno
attribuite  a  norma  dell'art.  48,  comma   10-bis,   del   decreto
legislativo n. 159/2011 o a seguito di altri finanziamenti pubblici e
privati; 
    e) l'utilizzazione a cui il bene e' destinato; 
    f)  l'eventuale  svolgimento  di  processi  partecipativi  o   di
attivita' di co-programmazione o  co-progettazione  sugli  interventi
previsti o sulla loro utilizzazione; 
    g) ogni ulteriore elemento stabilito  dalla  deliberazione  della
Giunta regionale di cui al comma 10. 
  3. La Giunta regionale, previa istruttoria tecnica della  direzione
competente in materia  di  opere  pubbliche,  individua  con  propria
deliberazione gli interventi che, tenuto conto degli elementi di  cui
al comma 2, sono da considerare prioritari nell'ambito delle  risorse
disponibili, e quelli che, per mancanza di  elementi  sufficienti  di
valutazione o per eccesso di  spesa  prevista,  sono  da  considerare
esclusi.  L'intervento  escluso   puo'   essere   riproposto   l'anno
successivo, alle condizioni indicate dalla deliberazione della Giunta
regionale. 
  4. Per gli interventi considerati prioritari, la  Giunta  regionale
stipula con  l'ente  locale  proponente  uno  specifico  accordo  che
disciplina  le  modalita'  di  assegnazione  del  contributo   e   di
rendicontazione dell'intervento. 
  5. La Giunta regionale opera affinche' anche  gli  interventi  che,
pur non essendo esclusi, non sono stati individuati  come  prioritari
possano formare oggetto di accordi,  anche  preliminari  o  parziali,
finalizzati  a  consentirne  la  realizzazione  nel  corso  dell'anno
corrente o dell'anno  immediatamente  successivo,  nei  limiti  degli
stanziamenti di bilancio. 
  6. La concessione del contributo e' comunque subordinata, oltre  al
trasferimento del bene all'ente  locale,  all'accettazione  da  parte
dell'ente locale affidatario della gestione  di  tutte  le  procedure
amministrative relative al  bene  affidato  e  dell'assunzione  delle
eventuali spese di restituzione per equivalente di  cui  all'art.  46
del decreto legislativo n. 159/2011. 
  7. A conclusione dell'intervento di  recupero  e  ristrutturazione,
l'ente locale destinatario del contributo della Regione puo'  gestire
il bene direttamente o assegnarlo in concessione, a  norma  dell'art.
48, comma 2, lettera c), del  decreto  legislativo  n.  159/2011,  ai
soggetti ivi indicati, nonche' agli enti del Terzo settore di cui  al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo  settore,
a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno  2016,
n. 106). 
  8.  L'ente  locale  puo'  modificare  la  destinazione  del   bene,
nell'ambito delle finalita'  di  cui  al  comma  1.  La  modifica  e'
comunicata alla Giunta regionale. 
  9. In caso di revoca della confisca, l'ente locale  non  e'  tenuto
alla  restituzione  del  contributo  concesso  dalla  Regione.  Detta
disposizione si applica anche quando l'ente locale ottiene, in  tutto
o in parte, il recupero dell'incremento del valore del bene derivante
dagli interventi effettuati. 
  10.  La  Giunta  regionale  detta  le  disposizioni  operative  per
l'attuazione del presente articolo, e in particolare: 
    a) individua le strutture regionali competenti e gli  adempimenti
che devono essere svolti per la concessione dei contributi; 
    b) stabilisce le modalita' per la definizione, la  sottoscrizione
e la gestione degli accordi di cui al comma 4; 
    c) stabilisce le modalita' per l'eventuale revoca dei  contributi
concessi o liquidati, in conformita' con quanto previsto dall'art. 98
della legge regionale 27 dicembre 2011,  n.  68  (Norme  sul  sistema
delle autonomie locali). 
  11. Sulla base di quanto stabilito nell'accordo di cui al comma  4,
la  struttura  regionale   competente   provvede   all'adozione   dei
conseguenti atti di impegno e di liquidazione. Provvede  alla  revoca
integrale del contributo concesso se non sono iniziati  i  lavori  di
recupero e ristrutturazione; provvede altresi' alla  revoca  parziale
per la somma gia' concessa o gia' liquidata che dalla rendicontazione
non risulta pagata. 
  12. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente  articolo,  e'
autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00 per l'anno  2022  e
di  euro  2.000.000,00  per  l'anno  2023,  cui  si  fronte  con  gli
stanziamenti  della  Missione  3  «Ordine  pubblico   e   sicurezza»,
Programma 02 «Sistema integrato di sicurezza urbana», Titolo 2 «Spese
in conto capitale» del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualita'
2022 e 2023. 
  13. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte  con  legge
di bilancio.