Art. 31 Contributi agli enti locali per il recupero e la ristrutturazione di beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata 1. Gli enti locali cui sono stati trasferiti beni immobili confiscati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) possono richiedere alla Regione contributi per interventi di investimento, finalizzati al recupero e alla ristrutturazione di immobili da utilizzare per finalita' istituzionali o sociali, a norma dell'art. 48, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 159/2011. Per interventi di investimento si intendono quelli di cui all'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004»). Tra le finalita' sociali rientrano anche le azioni di promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica dei cittadini, nonche' di promozione della cultura della legalita', della giustizia e della solidarieta' sociale. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli enti locali destinatari dei beni di cui al comma 1 presentano alla Giunta regionale dichiarazione di interesse al conseguimento del contributo, evidenziando: a) lo stato di avanzamento del progetto di intervento e i tempi di realizzazione; b) la spesa prevista; c) l'eventuale compartecipazione dell'ente locale alla spesa; d) le somme eventualmente percepite, o che si prevede che saranno attribuite a norma dell'art. 48, comma 10-bis, del decreto legislativo n. 159/2011 o a seguito di altri finanziamenti pubblici e privati; e) l'utilizzazione a cui il bene e' destinato; f) l'eventuale svolgimento di processi partecipativi o di attivita' di co-programmazione o co-progettazione sugli interventi previsti o sulla loro utilizzazione; g) ogni ulteriore elemento stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 10. 3. La Giunta regionale, previa istruttoria tecnica della direzione competente in materia di opere pubbliche, individua con propria deliberazione gli interventi che, tenuto conto degli elementi di cui al comma 2, sono da considerare prioritari nell'ambito delle risorse disponibili, e quelli che, per mancanza di elementi sufficienti di valutazione o per eccesso di spesa prevista, sono da considerare esclusi. L'intervento escluso puo' essere riproposto l'anno successivo, alle condizioni indicate dalla deliberazione della Giunta regionale. 4. Per gli interventi considerati prioritari, la Giunta regionale stipula con l'ente locale proponente uno specifico accordo che disciplina le modalita' di assegnazione del contributo e di rendicontazione dell'intervento. 5. La Giunta regionale opera affinche' anche gli interventi che, pur non essendo esclusi, non sono stati individuati come prioritari possano formare oggetto di accordi, anche preliminari o parziali, finalizzati a consentirne la realizzazione nel corso dell'anno corrente o dell'anno immediatamente successivo, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 6. La concessione del contributo e' comunque subordinata, oltre al trasferimento del bene all'ente locale, all'accettazione da parte dell'ente locale affidatario della gestione di tutte le procedure amministrative relative al bene affidato e dell'assunzione delle eventuali spese di restituzione per equivalente di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 159/2011. 7. A conclusione dell'intervento di recupero e ristrutturazione, l'ente locale destinatario del contributo della Regione puo' gestire il bene direttamente o assegnarlo in concessione, a norma dell'art. 48, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 159/2011, ai soggetti ivi indicati, nonche' agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). 8. L'ente locale puo' modificare la destinazione del bene, nell'ambito delle finalita' di cui al comma 1. La modifica e' comunicata alla Giunta regionale. 9. In caso di revoca della confisca, l'ente locale non e' tenuto alla restituzione del contributo concesso dalla Regione. Detta disposizione si applica anche quando l'ente locale ottiene, in tutto o in parte, il recupero dell'incremento del valore del bene derivante dagli interventi effettuati. 10. La Giunta regionale detta le disposizioni operative per l'attuazione del presente articolo, e in particolare: a) individua le strutture regionali competenti e gli adempimenti che devono essere svolti per la concessione dei contributi; b) stabilisce le modalita' per la definizione, la sottoscrizione e la gestione degli accordi di cui al comma 4; c) stabilisce le modalita' per l'eventuale revoca dei contributi concessi o liquidati, in conformita' con quanto previsto dall'art. 98 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). 11. Sulla base di quanto stabilito nell'accordo di cui al comma 4, la struttura regionale competente provvede all'adozione dei conseguenti atti di impegno e di liquidazione. Provvede alla revoca integrale del contributo concesso se non sono iniziati i lavori di recupero e ristrutturazione; provvede altresi' alla revoca parziale per la somma gia' concessa o gia' liquidata che dalla rendicontazione non risulta pagata. 12. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, e' autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00 per l'anno 2022 e di euro 2.000.000,00 per l'anno 2023, cui si fronte con gli stanziamenti della Missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», Programma 02 «Sistema integrato di sicurezza urbana», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualita' 2022 e 2023. 13. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.