Art. 32 
 
                   Rimodulazione degli interventi 
                      sulla Tenuta di Suvignano 
 
  1. Le risorse per gli interventi collegati alle azioni regionali di
promozione della cultura della legalita' da attuarsi presso la Tenuta
di  Suvignano,  bene  confiscato  alla  criminalita'  organizzata   e
assegnato a Ente terre regionali toscane, previste dall'art. 13 della
legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79  (Disposizioni  di  carattere
finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno  2020),  e
dall'art. 21, comma 2-bis, della legge regionale 27 dicembre 2018, n.
73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato  alla  legge  di
stabilita' per l'anno 2019), possono essere destinate da  Ente  terre
regionali toscane a progettazioni e realizzazioni unitarie,  comunque
comprensive degli interventi per i quali le  direttive  della  Giunta
regionale a Ente terre  regionali  toscane  hanno  gia'  disposto  la
realizzazione mediante la societa' Agricola Suvignano  S.r.l.  A  tal
fine, acquisita la progettazione definitiva, la  Regione  provvede  a
completare il trasferimento integrale  delle  risorse  a  Ente  terre
regionali toscane. 
  2. Ente terre regionali toscane presenta il rendiconto delle  spese
sostenute entro diciotto mesi dall'entrata in vigore  della  presente
legge. Con deliberazione della Giunta regionale  detto  termine  puo'
essere prorogato di ulteriori sei mesi. In caso  di  spese  inferiori
alle risorse attribuite, si provvede a revocare le  somme  erogate  e
non rendicontate. 
  3. La Giunta regionale aggiorna le direttive a Ente terre regionali
toscane in conformita' alle previsioni del presente articolo.