Art. 35 Spese per il personale. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 83/2012 1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della legge regionale n. 60/2000 e della legge regionale n. 45/2005. Modifiche alla legge regionale n. 61/2012), e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il parametro di cui al primo periodo del comma 1 puo' essere aggiornato, anche nel corso della legislatura, esclusivamente al fine di adeguarlo agli intervenuti rinnovi e modifiche del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale.».