Art. 35 
 
                       Spese per il personale. 
        Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 83/2012 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge  regionale  27  dicembre
2012, n. 83 (Disciplina  del  finanziamento  dei  gruppi  consiliari.
Abrogazione della legge regionale n. 60/2000 e della legge  regionale
n. 45/2005. Modifiche alla legge regionale n. 61/2012),  e'  aggiunto
il seguente: 
    «1-bis. Il parametro di cui al primo periodo  del  comma  1  puo'
essere aggiornato, anche nel corso della legislatura,  esclusivamente
al fine  di  adeguarlo  agli  intervenuti  rinnovi  e  modifiche  del
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale.».