(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 101 del 1° dicembre 2021). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costitizione; Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 51; Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023); Vista la legge regionale 6 agosto 2021, n. 32 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Prima variazione); Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti espresso in data 5 novembre 2021, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana); Considerato quanto segue: 1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale, per incremento di attivita' finanziale e per rimborso prestiti, intervenute successivamente all'approvazione del bilancio stesso (legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99), da realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento; 2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese, alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di nuove entrate, attraverso il ricorso al credito e tramite l'utilizzo di risorse finanzi ari e gia' stanziate in bilancio (storni compensativi, riduzioni di spesa e riduzione degli accantonamenti di bilancio); 3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, e' necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - Entrata» e nell'allegato B «Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - Spesa». 2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze: Parte di provvedimento in formato grafico convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.