Art. 2 
 
               Marchio per la promozione territoriale 
 
  1. Il principale strumento attraverso cui si esprime la  promozione
territoriale del Trentino in  qualsiasi  attivita'  di  promozione  e
commercializzazione e' il marchio per la promozione territoriale, con
eventuali sue specifiche  declinazioni,  in  grado  di  riassumere  e
veicolare i valori caratterizzanti l'intera  provincia,  tra  cui  in
particolare la vocazione montana, l'accoglienza,  la  sostenibilita',
la qualita' dell'ambiente  e  del  territorio,  l'autenticita'  delle
tradizioni e della cultura locale. 
  2. La gestione  del  marchio  per  la  promozione  territoriale  e'
attribuita  alla  societa'  per  la  promozione  territoriale  e   il
marketing turistico del Trentino,  disciplinata  dall'art.  14  della
legge provinciale, ed e' diretta alla  rappresentazione  dell'offerta
territoriale complessiva, in un'ottica di  integrazione  dei  diversi
settori e operatori presenti in  Trentino.  Con  deliberazione  della
Giunta provinciale sono definite le modalita' di utilizzo del marchio
per la promozione territoriale.