Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni della presente legge si applicano  ai  contratti
di appalto o di concessione  aventi  per  oggetto  l'acquisizione  di
servizi o  di  forniture  o  l'esecuzione  di  opere  o  lavori,  con
particolare  riguardo  agli  affidamenti  ad   alta   intensita'   di
manodopera di cui all'articolo 50 del Codice e successive  modifiche,
posti in essere, in qualita' di amministrazione aggiudicatrice  o  di
ente aggiudicatore, dalla Regione e dagli enti  locali  presenti  sul
territorio  regionale,  nonche'  dai  rispettivi  enti  e   organismi
strumentali,  ivi  incluse  le  aziende  sanitarie  locali,  e  dalle
societa' controllate. 
  2. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma  1  sono
denominati stazioni appaltanti.