Art. 2 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture o l'esecuzione di opere o lavori, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensita' di manodopera di cui all'articolo 50 del Codice e successive modifiche, posti in essere, in qualita' di amministrazione aggiudicatrice o di ente aggiudicatore, dalla Regione e dagli enti locali presenti sul territorio regionale, nonche' dai rispettivi enti e organismi strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali, e dalle societa' controllate. 2. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono denominati stazioni appaltanti.