(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
                     n. 52 del 19 ottobre 2022) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
    (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), e l'art. 11, dello statuto; 
  Visto il programma  d'azione  per  le  persone,  il  pianeta  e  la
prosperita', sottoscritto il 25 settembre 2015 dai  governi  dei  193
Paesi  membri  dell'ONU  denominato  «Agenda  2030  per  lo  sviluppo
sostenibile»; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  governance   dell'Unione
dell'energia e dell'azione per il clima; 
  Vista la comunicazione  COM(2019)640  final  della  Commissione  al
Parlamento europeo, al Consiglio, al  Comitato  economico  e  sociale
europeo e al Comitato delle regioni dell'11 dicembre 2019  «Il  Green
deal europeo»; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, (Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e  prime  misure  di  rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108; 
  Visto il  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152  (Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
«PNRR» e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose),  convertito
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; 
  Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in  materia
di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto
ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA»  e  di
autorizzazione unica ambientale «AUA»); 
  Vista la legge regionale 7 gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in
materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale   e
relative procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
20/2008); 
  Vista la legge regionale 15 gennaio 2019,  n.  4  (Disposizioni  in
materia di sviluppo sostenibile ed economia circolare. Modifiche agli
articoli 3 e 4 dello statuto); 
  Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio  2007,  n.
72 (Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per  il  governo  del
territorio». Approvazione del piano di indirizzo territoriale «PIT»); 
  Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37
(Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale  «PIT»  con
valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai  sensi  dell'art.  19
della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per  il  governo
del territorio»); 
  Viste le osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali espresse
nella seduta del 12 aprile 2022; 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
    1.  Il  quadro   di   indirizzo   programmatico   internazionale,
comunitario e nazionale sopra delineato, introduce nuovi obiettivi in
tema di ambiente e sviluppo sostenibile; 
    2. Occorre aggiornare il quadro programmatico  della  Regione  ai
nuovi obiettivi di cui al precedente punto 1,  volti  a  definire  un
percorso verso la transizione ecologica; 
    3. Occorre  istituire  il  piano  regionale  per  la  transizione
ecologica (PRTE),  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento  delle
politiche e delle azioni  dirette  all'attuazione  della  transizione
ecologica della Regione, anche in attuazione del piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR); 
    4. L'art. 11 dello statuto stabilisce la competenza del Consiglio
regionale ad approvare, quale rappresentante della comunita'  toscana
e organo legislativo e di indirizzo politico  e  programmatico  della
Regione, gli  atti  della  programmazione  regionale  generale  e  di
settore, e quindi anche il PRTE; 
    5. Occorre definire le modalita' di  attuazione,  monitoraggio  e
valutazione del PRTE, tenuto conto degli indicatori dell'Agenda 2030,
nonche' un sistema di contabilizzazione del bilancio  emissivo  della
Regione in termini di gas climalteranti che  tenga  conto  sia  delle
emissioni, sia degli assorbimenti; 
  6. E' necessario assicurare la convergenza del contributo del mondo
scientifico, della societa' civile,  degli  enti  locali  e  di  ogni
livello  istituzionale  al  fine  di  garantire  l'attuazione   della
transizione ecologica; 
    7. E' necessario procedere all'abrogazione della legge  regionale
19 marzo 2007, n. 14 che istituisce il piano ambientale ed energetico
regionale (PAER), in quanto tale piano e' da sostituire con il  PRTE,
piu' in linea con il quadro normativo e  programmatorio  nazionale  e
dell'Unione europea; 
    8.  Occorre  garantire  continuita'   all'azione   amministrativa
prevedendo con apposita  disposizione  transitoria  che,  nelle  more
dell'approvazione del nuovo  PRTE,  resta  in  vigore  il  PAER  gia'
approvato dalla  Regione  mediante  la  deliberazione  del  Consiglio
regionale 11 febbraio 2015, n. 10; 
    9. In ragione del fatto  che  il  PRTE  e'  individuato  come  lo
strumento  programmatico  della  Regione   per   l'attuazione   delle
politiche previste a livello nazionale dal PNRR, per  il  tema  della
transizione ecologica, e' necessario prevedere  l'entrata  in  vigore
della presente legge il giorno successivo alla data di  pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Piano regionale per la transizione ecologica 
 
  1. E' istituito il piano regionale per la transizione ecologica, di
seguito denominato «PRTE». 
  2. Il  PRTE  costituisce  attuazione  del  programma  regionale  di
sviluppo di cui all'art. 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione  economica  e  finanziaria
regionale  e  relative  procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge
regionale  n.  20/2008),  e  persegue   le   finalita'   di   tutela,
valorizzazione  e  conservazione  delle  risorse  ambientali  in  una
prospettiva di transizione ecologica verso  la  completa  neutralita'
climatica, la circolarita' dell'economia  e  lo  sviluppo  ambientale
sostenibile. 
  3. Il PRTE ha carattere di piano intersettoriale ai sensi dell'art.
10 della legge regionale n. 1/2015 ed e' coordinato ed integrato  con
il piano di indirizzo territoriale (PIT) di  cui  all'art.  88  della
legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme  per  il  governo  del
territorio).