Art. 2 
 
                   Finalita' e contenuti del PRTE 
 
  1. Il PRTE individua finalita', obiettivi, tempi  di  realizzazione
ed indirizzi nei seguenti settori di intervento: 
    a) neutralita' climatica; 
    b) economia verde, circolare e gestione dei rifiuti; 
    c) energia pulita ed efficienza energetica; 
    d) comunita' energetiche rinnovabili; 
    e) ecosistemi e biodiversita'; 
    f) inquinamenti, rischi ambientali e rischio sismico; 
    g) difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e  tutela  della
costa. 
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il PRTE,  in  attuazione
degli obiettivi, finalita' ed indirizzi di cui al comma 1,  individua
obiettivi  specifici,   tipologie   di   intervento   settoriali   ed
intersettoriali e definisce il quadro delle risorse attivabili per  i
settori di cui al medesimo comma 1, con riferimento, in  particolare,
a quanto previsto: 
    a) dall'art. 6 della legge regionale  24  febbraio  2005,  n.  39
(Disposizioni in materia di energia); 
    b) dall'art. 12 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme
per   la   conservazione   e   la   valorizzazione   del   patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n.
24/1994, alla legge regionale n. 65/1997,  alla  legge  regionale  n.
24/2000 e alla legge regionale n. 10/2010); 
    c) dall'art. 5 della legge  regionale  16  ottobre  2009,  n.  58
(Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico); 
    d) dall'art. 25 della legge regionale 28  dicembre  2011,  n.  69
(Istituzione della autorita' idrica toscana e delle autorita' per  il
servizio di gestione integrata dei  rifiuti  urbani.  Modifiche  alle
leggi regionali nn.  25/1998,  61/2007,  20/2006,  30/2005,  91/1998,
35/2011 e 14/2007); 
    e) dall'art. 1-bis della legge regionale 10 dicembre 1998, n.  89
(Norme in materia di inquinamento acustico); 
    f) all'art. 3, all'art. 16 e all'art. 18 della legge regionale 28
dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa  del  suolo,  tutela
delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri). 
  3. Le  politiche  regionali  di  settore  in  materia  di  qualita'
dell'aria ambiente, di gestione dei rifiuti e  bonifica,  nonche'  di
tutela  qualitativa  e  quantitativa  della  risorsa   idrica,   sono
definite, in coerenza con le finalita', gli indirizzi e gli obiettivi
generali di cui al comma 1, nell'ambito, rispettivamente,  del  piano
regionale per la qualita' dell'aria ambiente di cui all'art. 9  della
legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme  per  la  tutela  della
qualita' dell'aria ambiente), del piano  regionale  di  gestione  dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui all'art. 9  della  legge
regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti  e
la bonifica dei siti inquinati) e del piano di tutela delle acque  di
cui all'art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale). 
  4. Nelle more dell'approvazione o dell'aggiornamento dei  piani  di
settore di cui al comma 3, il PRTE puo' prevedere obiettivi specifici
e tipologie di intervento nelle materie di riferimento, definendo  il
quadro delle risorse attivabili. 
  5. Il PRTE individua gli indicatori di impatto delle  politiche  in
coerenza con quelli del programma d'azione per le persone, il pianeta
e la prosperita', sottoscritto il 25 settembre 2015, dai governi  dei
centonovantatre' Paesi membri dell'ONU «Agenda 2030 per  lo  sviluppo
sostenibile»,  ed  un  sistema  di  contabilizzazione  del   bilancio
emissivo della Regione in termini  di  gas  climalteranti  che  tenga
conto sia delle emissioni, sia degli assorbimenti. 
  6. Il PRTE assicura il coordinamento con il piano nazionale per  la
transizione  ecologica  e  con  il  piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza  (PNRR),  con  particolare  riferimento  alla  Missione  2
denominata «Rivoluzione verde e transizione ecologica».