Art. 3 
 
                      Attuazione, monitoraggio 
                       e valutazione del PRTE 
 
  1. Mediante deliberazioni annuali,  la  Giunta  regionale  provvede
all'attuazione del PRTE in coerenza con il documento  di  economia  e
finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con  il
bilancio di previsione. 
  2. Il monitoraggio  e  la  valutazione  sono  assicurati  ai  sensi
dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2015.