Art. 3 Attuazione, monitoraggio e valutazione del PRTE 1. Mediante deliberazioni annuali, la Giunta regionale provvede all'attuazione del PRTE in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione. 2. Il monitoraggio e la valutazione sono assicurati ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2015.