(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
               Adige n. 9/Sez. Gen. del 2 marzo 2023) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Visto l'art. 53 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente   della
Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati  dalla
Giunta; 
  Visto l'art. 54, comma  1,  numero  1,  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, secondo il quale la  Giunta  provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale; 
  Visto il decreto del Presidente della Provincia 20  dicembre  2012,
n. 25-100/Leg nonche'  «Le  disposizioni  connesse  del  decreto  del
Presidente della Provincia 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg e  del  decreto
del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg»; 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 214 di  data  10
febbraio 2023,  recante:  Approvazione  del  regolamento  concernente
«Semplificazione dei procedimenti autorizzatori per gli  impianti  di
telecomunicazione e radiodiffusione. Modificazioni  del  decreto  del
Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg nonche' di
disposizioni connesse del decreto del Presidente della  Provincia  28
marzo 2018, n.2-77/Leg e del decreto del Presidente  della  Provincia
19 maggio 2017, n. 8-61/Leg»; 
 
                                Emana 
 
                il seguente regolamento concernente: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazione del titolo del decreto del Presidente  della  Provincia
                       n. 25-100/Leg del 2012 
 
  1.  Il  titolo  del  decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.
25-100/Leg del 2012 e' sostituito dal seguente: «Regolamento  per  la
protezione  dall'esposizione  a   campi   elettrici,   magnetici   ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz,
nonche' per la localizzazione e l'installazione degli impianti per le
telecomunicazioni  e  la  radiodiffusione  (art.   61   della   legge
provinciale 11 settembre  1998,  n.  10  e  art.  5-ter  della  legge
provinciale 28 aprile 1997, n. 9)».