Art. 10 
 
Inserimento  dell'art.  6-ter  nel  decreto  del   Presidente   della
                  Provincia n. 25-100/Leg del 2012 
 
  1. Dopo l'art. 6-bis del decreto del Presidente della Provincia  n.
25-100/Leg del 2012 e' inserito il seguente: 
    «Art. 6-ter (Localizzazioni alternative). - 1. Se la  domanda  di
autorizzazione unica riguarda nuove strutture  destinate  a  ospitare
impianti  fissi  per  le  telecomunicazioni  da  collocare  in   siti
sensibili di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), numero  1),  o  che
non sono conformi ai criteri generali di localizzazione,  diversi  da
quelli relativi ai siti sensibili,  previsti  dal  medesimo  art.  3,
nell'ambito  della  conferenza   di   servizi   sono   valutate,   in
contraddittorio con il soggetto proponente, eventuali  localizzazioni
alternative che offrano la possibilita' di erogazione del servizio  a
sostanziale parita'  di  condizioni  tecniche,  tenendo  conto  della
tipologia degli impianti  e  dei  livelli  di  esposizione  ai  campi
elettromagnetici. Se il  proponente  non  accetta  la  localizzazione
alternativa  proposta  ai  sensi  di  questo  comma,  la  domanda  di
autorizzazione unica e' rigettata. 
  2. Se la domanda di autorizzazione unica riguarda  nuove  strutture
destinate a ospitare impianti fissi per  le  telecomunicazioni  e  la
radiodiffusione,  o  relative  modifiche,   che   necessitano   della
dichiarazione di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 2-octies  della
legge provinciale n. 9 del  1997,  nell'ambito  della  conferenza  di
servizi decisoria: 
    a) viene accertato, sulla base della documentazione allegata  dal
proponente, il fallimento dei tentativi  di  accordo  bonario  con  i
proprietari ai sensi del medesimo art. 2-octies, comma 2, della legge
provinciale n. 9 del 1997; 
    b) vengono esaminate le osservazioni e controdeduzioni presentate
ai sensi del medesimo art. 2-octies, comma 3, lettera a), della legge
provinciale n. 9 del 1997; 
    c) sono valutate, in contraddittorio con il soggetto  proponente,
localizzazioni alternative che offrano la possibilita' di  erogazione
del servizio a sostanziale parita' di  condizioni  tecniche,  tenendo
conto della tipologia degli impianti e dei livelli di esposizione  ai
campi   elettromagnetici.   Se   il   proponente   non   accetta   la
localizzazione alternativa proposta, la domanda di autorizzazione  e'
rigettata.».