Art. 10 Inserimento dell'art. 6-ter nel decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg del 2012 1. Dopo l'art. 6-bis del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg del 2012 e' inserito il seguente: «Art. 6-ter (Localizzazioni alternative). - 1. Se la domanda di autorizzazione unica riguarda nuove strutture destinate a ospitare impianti fissi per le telecomunicazioni da collocare in siti sensibili di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), numero 1), o che non sono conformi ai criteri generali di localizzazione, diversi da quelli relativi ai siti sensibili, previsti dal medesimo art. 3, nell'ambito della conferenza di servizi sono valutate, in contraddittorio con il soggetto proponente, eventuali localizzazioni alternative che offrano la possibilita' di erogazione del servizio a sostanziale parita' di condizioni tecniche, tenendo conto della tipologia degli impianti e dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici. Se il proponente non accetta la localizzazione alternativa proposta ai sensi di questo comma, la domanda di autorizzazione unica e' rigettata. 2. Se la domanda di autorizzazione unica riguarda nuove strutture destinate a ospitare impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiodiffusione, o relative modifiche, che necessitano della dichiarazione di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 2-octies della legge provinciale n. 9 del 1997, nell'ambito della conferenza di servizi decisoria: a) viene accertato, sulla base della documentazione allegata dal proponente, il fallimento dei tentativi di accordo bonario con i proprietari ai sensi del medesimo art. 2-octies, comma 2, della legge provinciale n. 9 del 1997; b) vengono esaminate le osservazioni e controdeduzioni presentate ai sensi del medesimo art. 2-octies, comma 3, lettera a), della legge provinciale n. 9 del 1997; c) sono valutate, in contraddittorio con il soggetto proponente, localizzazioni alternative che offrano la possibilita' di erogazione del servizio a sostanziale parita' di condizioni tecniche, tenendo conto della tipologia degli impianti e dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici. Se il proponente non accetta la localizzazione alternativa proposta, la domanda di autorizzazione e' rigettata.».