Art. 11 Inserimento dell'art. 6-quater nel decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg del 2012 1. Dopo l'art. 6-ter del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg del 2012 e' inserito il seguente: «Art. 6-quater (Disposizioni relative all'autorizzazione unica). - 1. In caso di mancata realizzazione delle opere autorizzate entro il termine previsto dall'art. 2-septies, comma 7, della legge provinciale n. 9 del 1997, il proponente decade dall'autorizzazione unica; per la realizzazione delle medesime opere e' necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione unica. 2. I proprietari delle strutture, a seguito della dismissione di tutti gli impianti ospitati, provvedono alla demolizione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi, nel rispetto delle eventuali prescrizioni indicate a tal fine nell'autorizzazione unica.».