Art. 11 
 
Inserimento dell'art.  6-quater  nel  decreto  del  Presidente  della
                  Provincia n. 25-100/Leg del 2012 
 
  1. Dopo l'art. 6-ter del decreto del Presidente della Provincia  n.
25-100/Leg del 2012 e' inserito il seguente: 
    «Art. 6-quater (Disposizioni relative all'autorizzazione  unica).
- 1. In caso di mancata realizzazione delle opere  autorizzate  entro
il  termine  previsto  dall'art.  2-septies,  comma  7,  della  legge
provinciale n. 9 del 1997, il proponente  decade  dall'autorizzazione
unica; per  la  realizzazione  delle  medesime  opere  e'  necessario
presentare una nuova domanda di autorizzazione unica. 
  2. I proprietari delle strutture, a seguito  della  dismissione  di
tutti gli impianti ospitati, provvedono alla demolizione delle stesse
e al ripristino dello stato dei luoghi, nel rispetto delle  eventuali
prescrizioni indicate a tal fine nell'autorizzazione unica.».