Art. 12 Modificazioni dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg del 2012 1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 25- 100/Leg del 2012 le parole: «e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica con riguardo ai profili di tutela ambientale e di protezione dall'esposizione a campi elettromagnetici ai sensi dell'art. 2-septies, comma 6, della legge provinciale n. 9 del 1997». 2. Nel comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 25- 100/Leg del 2012 le parole: «la struttura provinciale competente, previo contraddittorio con il soggetto interessato e avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, diffida il medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia medesima, previo contraddittorio con il soggetto interessato, diffida quest'ultimo». 3. Il comma 3-bis dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 25- 100/Leg del 2012 e' sostituito dal seguente: «3-bis. Nel caso di superamento dei valori limite di esposizione o dei valori di attenzione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, generato da esposizioni multiple, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, nell'ambito del procedimento di diffida, comunica ai responsabili del superamento i fattori di riduzione di campo elettrico o di potenza al convettore d'antenna, da applicare ai fini del rispetto dei limiti. Resta ferma la possibilita' per gli interessati di proporre tempestivamente soluzioni di risanamento alternative.». 4. Nel comma 4 e nel comma 4-ter dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg del 2012 le parole: «la struttura provinciale competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente».