Art. 2 Modificazioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg del 2012 1. Nel comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 25- 100/Leg del 2012 le parole: «Questo regolamento detta le disposizioni relative alla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento di bilancio per l'anno 1998),» sono sostituite dalle seguenti: «Questo regolamento detta le disposizioni relative alla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, alla localizzazione e all'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiodiffusione, in attuazione dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento di bilancio per l'anno 1998) e dell'art. 5-ter della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Misure di semplificazione dei procedimenti autorizzatori per gli impianti di telecomunicazione e la radiodiffusione e disposizioni sulla localizzazione di impianti di radiodiffusione),». 2. Il comma 2-bis dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 25100/Leg del 2012 e' sostituito dal seguente: «2-bis. Resta ferma l'applicazione di quanto previsto dal capo VII della parte IV del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) con riguardo agli impianti ad uso radioamatoriale in caso di adesione all'autorizzazione generale prevista per i predetti impianti.».