Art. 2 
 
Modificazioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della  Provincia
                       n. 25-100/Leg del 2012 
 
  1. Nel comma  1  dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia n. 25- 100/Leg del  2012  le  parole:  «Questo  regolamento
detta le disposizioni relative alla protezione  dalle  esposizioni  a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati  a  frequenze
comprese tra 100 kHz e 300 GHz ai  sensi  dell'art.  61  della  legge
provinciale  11  settembre  1998,  n.  10   (Misure   collegate   con
l'assestamento di bilancio per l'anno 1998),» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Questo regolamento detta  le  disposizioni  relative  alla
protezione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,   magnetici   ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz,
alla  localizzazione  e  all'installazione  degli  impianti  per   le
telecomunicazioni e la radiodiffusione, in  attuazione  dell'art.  61
della legge provinciale 11 settembre 1998, n.  10  (Misure  collegate
con l'assestamento di bilancio per l'anno  1998)  e  dell'art.  5-ter
della  legge  provinciale  28  aprile   1997,   n.   9   (Misure   di
semplificazione dei procedimenti autorizzatori per  gli  impianti  di
telecomunicazione  e  la   radiodiffusione   e   disposizioni   sulla
localizzazione di impianti di radiodiffusione),». 
  2. Il comma 2-bis dell'art. 1  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia n. 25100/Leg del 2012 e' sostituito dal seguente: 
    «2-bis. Resta ferma l'applicazione di quanto  previsto  dal  capo
VII della parte IV del decreto legislativo  1  agosto  2003,  n.  259
(Codice delle comunicazioni elettroniche) con riguardo agli  impianti
ad  uso  radioamatoriale  in  caso  di  adesione   all'autorizzazione
generale prevista per i predetti impianti.».