Art. 7 
 
Inserimento  dell'art.  5-bis  nel  decreto  del   Presidente   della
                  Provincia n. 25-100/Leg del 2012 
 
  1. Dopo l'art. 5 del decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.
25-100/Leg del 2012, nel Capo III, e' inserito il seguente: 
    «Art.   5-bis   (Portale   telematico   per   gli   impianti   di
telecomunicazione  e  radiodiffusione).  -  1.  Per  semplificare   i
procedimenti autorizzatori riguardanti l'installazione e la  modifica
degli impianti per le  telecomunicazioni  e  la  radiodiffusione,  la
Provincia istituisce  il  portale  telematico  per  gli  impianti  di
telecomunicazione e radiodiffusione, di seguito  denominato  "portale
telematico".  La  struttura  provinciale  competente  provvede   alla
gestione del portale telematico. 
  2. Le domande, le SCIA, le comunicazioni, le dichiarazioni e  altra
documentazione necessaria per la realizzazione  degli  interventi  di
installazione e modifica di impianti per le  telecomunicazioni  e  la
radiodiffusione, nonche' delle relative  strutture,  sono  presentate
tramite il portale telematico, con unica istanza ai  sensi  dell'art.
2-sexies, comma 5, della legge provinciale n. 9 del 1997. 
  3. Le trasmissioni e comunicazioni tra le strutture  provinciali  e
amministrazioni pubbliche interessate, nonche' quelle al  proponente,
sono effettuate tramite il portale telematico o, in  ogni  caso,  con
modalita' esclusivamente telematiche».