Art. 7 Inserimento dell'art. 5-bis nel decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg del 2012 1. Dopo l'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg del 2012, nel Capo III, e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Portale telematico per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione). - 1. Per semplificare i procedimenti autorizzatori riguardanti l'installazione e la modifica degli impianti per le telecomunicazioni e la radiodiffusione, la Provincia istituisce il portale telematico per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, di seguito denominato "portale telematico". La struttura provinciale competente provvede alla gestione del portale telematico. 2. Le domande, le SCIA, le comunicazioni, le dichiarazioni e altra documentazione necessaria per la realizzazione degli interventi di installazione e modifica di impianti per le telecomunicazioni e la radiodiffusione, nonche' delle relative strutture, sono presentate tramite il portale telematico, con unica istanza ai sensi dell'art. 2-sexies, comma 5, della legge provinciale n. 9 del 1997. 3. Le trasmissioni e comunicazioni tra le strutture provinciali e amministrazioni pubbliche interessate, nonche' quelle al proponente, sono effettuate tramite il portale telematico o, in ogni caso, con modalita' esclusivamente telematiche».