Art. 8 Sostituzione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg del 2012 1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg del 2012 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Presentazione e verifica delle istanze relative agli impianti per le telecomunicazioni e la radiodiffusione). - 1. A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione unica per gli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiodiffusione tramite il portale telematico, la struttura provinciale competente: a) pubblica la domanda sul sito istituzionale della Provincia, omettendo i dati caratteristici dell'impianto; b) rende disponibili la domanda e la relativa documentazione alle strutture provinciali e alle amministrazioni pubbliche competenti al rilascio dei titoli abilitativi e degli atti di assenso richiesti, al fine di consentire la verifica della regolarita' e della completezza della domanda e della relativa documentazione ai sensi dell'art. 2-septies, comma 1, della legge provinciale n. 9 del 1997; c) scaduto il termine per la verifica della regolarita' e della completezza della domanda e della relativa documentazione, richiede al proponente le integrazioni necessarie ai sensi dell'art. 2-septies, comma 2, della legge provinciale n. 9 del 1997. 2. Nei casi previsti dall'art. 2-sexies, comma 2, della legge provinciale n. 9 del 1997, a seguito della presentazione, tramite il portale telematico, della SCIA, comunicazione, dichiarazione o altro istituto di semplificazione previsto dalla normativa statale, della comunicazione prevista dall'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, e di ogni altra istanza comunque necessaria ai sensi della normativa di settore per la realizzazione dell'intervento, la struttura provinciale competente: a) rende disponibili le SCIA, le comunicazioni, le dichiarazioni, le domande e la relativa documentazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente al fine del rilascio del parere di competenza, nonche' delle altre strutture provinciali e amministrazioni pubbliche competenti allo svolgimento delle attivita' di controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la realizzazione dell'intervento o all'adozione dei provvedimenti richiesti; b) in ogni caso, rende disponili le SCIA, le comunicazioni, le dichiarazioni, le domande e la relativa documentazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente al fine di assicurare lo svolgimento dell'attivita' di aggiornamento del catasto nonche' dell'attivita' di controllo del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003. 3. Nei casi previsti dal comma 2, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente trasmette il proprio parere alla struttura provinciale competente, al comune territorialmente interessato nonche' all'Azienda provinciale per i servizi sanitari e ne da' comunicazione al proponente. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere, fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso, il proponente puo' chiedere all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente il rilascio di un'attestazione circa il decorso del predetto termine; l'attestazione e' rilasciata entro il termine di sette giorni dalla richiesta, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del proponente.».