Art. 8 
 
Sostituzione dell'art. 6 del decreto del Presidente  della  Provincia
                       n. 25-100/Leg del 2012 
 
  1.  L'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della  Provincia   n.
25-100/Leg del 2012 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 6 (Presentazione e verifica  delle  istanze  relative  agli
impianti per le telecomunicazioni  e  la  radiodiffusione).  -  1.  A
seguito della presentazione della domanda di autorizzazione unica per
gli impianti fissi per  le  telecomunicazioni  e  la  radiodiffusione
tramite il portale telematico, la struttura provinciale competente: 
      a) pubblica la domanda sul sito istituzionale della  Provincia,
omettendo i dati caratteristici dell'impianto; 
      b) rende disponibili la domanda e  la  relativa  documentazione
alle  strutture  provinciali   e   alle   amministrazioni   pubbliche
competenti al rilascio dei titoli abilitativi e degli atti di assenso
richiesti, al fine di consentire  la  verifica  della  regolarita'  e
della completezza della domanda e della  relativa  documentazione  ai
sensi dell'art. 2-septies, comma 1, della legge provinciale n. 9  del
1997; 
      c) scaduto il termine per la verifica della regolarita' e della
completezza della domanda e della relativa  documentazione,  richiede
al  proponente  le  integrazioni  necessarie   ai   sensi   dell'art.
2-septies, comma 2, della legge provinciale n. 9 del 1997. 
  2. Nei casi previsti  dall'art.  2-sexies,  comma  2,  della  legge
provinciale n. 9 del 1997, a seguito della presentazione, tramite  il
portale telematico, della SCIA, comunicazione, dichiarazione o  altro
istituto di semplificazione previsto dalla normativa  statale,  della
comunicazione prevista dall'art. 78 della legge  provinciale  per  il
governo del  territorio  2015,  e  di  ogni  altra  istanza  comunque
necessaria ai sensi della normativa di settore per  la  realizzazione
dell'intervento, la struttura provinciale competente: 
    a) rende disponibili le SCIA, le comunicazioni, le dichiarazioni,
le domande e la relativa documentazione all'Agenzia  provinciale  per
la protezione dell'ambiente  al  fine  del  rilascio  del  parere  di
competenza,   nonche'   delle   altre   strutture    provinciali    e
amministrazioni pubbliche competenti allo svolgimento delle attivita'
di controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la
realizzazione  dell'intervento  o  all'adozione   dei   provvedimenti
richiesti; 
    b) in ogni caso, rende disponili le SCIA,  le  comunicazioni,  le
dichiarazioni, le domande e la  relativa  documentazione  all'Agenzia
provinciale per la protezione dell'ambiente al fine di assicurare  lo
svolgimento  dell'attivita'  di  aggiornamento  del  catasto  nonche'
dell'attivita' di controllo del rispetto dei limiti  di  esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' stabiliti  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003. 
  3. Nei casi previsti dal comma  2,  l'Agenzia  provinciale  per  la
protezione dell'ambiente trasmette il proprio parere  alla  struttura
provinciale  competente,  al  comune   territorialmente   interessato
nonche' all'Azienda provinciale per  i  servizi  sanitari  e  ne  da'
comunicazione al proponente. Decorso inutilmente il  termine  per  il
rilascio del parere, fermi restando gli effetti comunque prodotti dal
silenzio assenso, il proponente puo' chiedere all'Agenzia provinciale
per la protezione dell'ambiente il rilascio di un'attestazione  circa
il decorso del predetto termine; l'attestazione e'  rilasciata  entro
il termine di sette giorni  dalla  richiesta,  scaduto  il  quale  e'
sufficiente l'autocertificazione del proponente.».