Art. 9 
 
Sostituzione  dell'art.  6-bis  del  decreto  del  Presidente   della
                  Provincia n. 25-100/Leg del 2012 
 
  1. L'art. 6-bis del  decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.
25-100/Leg del 2012 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 6-bis (Conferenza di servizi per l'autorizzazione unica). -
1. Verificata la domanda di autorizzazione unica ai  sensi  dell'art.
2-septies, commi 1 e 2, della legge provinciale n.  9  del  1997,  la
struttura provinciale competente convoca una  conferenza  di  servizi
decisoria, cui partecipano l'Agenzia provinciale  per  la  protezione
dell'ambiente, la struttura  provinciale  competente  in  materia  di
urbanistica  e  paesaggio,  anche  con  riguardo  alla  verifica  del
rispetto dei criteri generali di localizzazione previsti dall'art.  3
diversi da quelli relativi ai siti sensibili,  l'Azienda  provinciale
per i servizi sanitari, nonche'  le  altre  strutture  provinciali  e
amministrazioni  pubbliche  competenti   al   rilascio   dei   titoli
abilitativi e atti  di  assenso  comunque  denominati  richiesti  dal
proponente. 
  2. Fatto  salvo  quanto  previsto  da  questo  articolo,  ai  sensi
dell'art. 16, comma 6, della legge provinciale 30 novembre  1992,  n.
23  (legge  provinciale  sull'attivita'  amministrativa  1992),  alla
conferenza di servizi decisoria si applicano gli  articoli  da  14  a
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme  in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi), con dimezzamento dei termini previsti  dai  predetti
articoli. Resta fermo l'obbligo di rispettare il  termine  perentorio
di  conclusione   del   procedimento   previsto   per   il   rilascio
dell'autorizzazione unica. Si  applica  inoltre  l'art.  16-quinquies
della  legge  provinciale  sull'attivita'  amministrativa  1992,  con
riguardo ai rimedi per le amministrazioni dissenzienti. 
  3. Se nell'ambito della conferenza di servizi emergono  profili  di
incompatibilita'  con  le  esigenze  di  tutela  dell'ambiente,   del
paesaggio e della salute, la struttura provinciale competente,  anche
su richiesta delle strutture provinciali e amministrazioni  pubbliche
interessate, puo' assegnare al proponente un termine entro  il  quale
apportare le modifiche progettuali necessarie ai  fini  del  rilascio
dell'autorizzazione unica. Resta fermo  l'obbligo  di  rispettare  il
termine perentorio di conclusione del procedimento  previsto  per  il
rilascio dell'autorizzazione unica. 
  4. Alle riunioni della  conferenza  di  servizi  e'  in  ogni  caso
invitato  e  audito  il  comune  interessato   dalla   localizzazione
dell'impianto.  Per  agevolare  la  piu'  ampia  partecipazione  alla
formazione delle decisioni  amministrative,  possono  inoltre  essere
invitati e auditi soggetti portatori di interessi qualificati. 
  5. Se sulla domanda  di  autorizzazione  unica  si  e'  formato  il
silenzio assenso ai sensi dell'art. 2-septies, comma 5,  della  legge
provinciale n. 9 del 1997,  entro  il  termine  perentorio  di  sette
giorni la struttura provinciale  competente  rilascia  al  proponente
un'attestazione circa il decorso del termine che  ha  determinato  la
formazione del silenzio assenso e dunque dell'avvenuta autorizzazione
unica.  Decorso  inutilmente  il  predetto  termine,  e'  sufficiente
l'autocertificazione del proponente.».