Art. 9 Sostituzione dell'art. 6-bis del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg del 2012 1. L'art. 6-bis del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg del 2012 e' sostituito dal seguente: «Art. 6-bis (Conferenza di servizi per l'autorizzazione unica). - 1. Verificata la domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 2-septies, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 9 del 1997, la struttura provinciale competente convoca una conferenza di servizi decisoria, cui partecipano l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, la struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio, anche con riguardo alla verifica del rispetto dei criteri generali di localizzazione previsti dall'art. 3 diversi da quelli relativi ai siti sensibili, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nonche' le altre strutture provinciali e amministrazioni pubbliche competenti al rilascio dei titoli abilitativi e atti di assenso comunque denominati richiesti dal proponente. 2. Fatto salvo quanto previsto da questo articolo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992), alla conferenza di servizi decisoria si applicano gli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con dimezzamento dei termini previsti dai predetti articoli. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine perentorio di conclusione del procedimento previsto per il rilascio dell'autorizzazione unica. Si applica inoltre l'art. 16-quinquies della legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992, con riguardo ai rimedi per le amministrazioni dissenzienti. 3. Se nell'ambito della conferenza di servizi emergono profili di incompatibilita' con le esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio e della salute, la struttura provinciale competente, anche su richiesta delle strutture provinciali e amministrazioni pubbliche interessate, puo' assegnare al proponente un termine entro il quale apportare le modifiche progettuali necessarie ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine perentorio di conclusione del procedimento previsto per il rilascio dell'autorizzazione unica. 4. Alle riunioni della conferenza di servizi e' in ogni caso invitato e audito il comune interessato dalla localizzazione dell'impianto. Per agevolare la piu' ampia partecipazione alla formazione delle decisioni amministrative, possono inoltre essere invitati e auditi soggetti portatori di interessi qualificati. 5. Se sulla domanda di autorizzazione unica si e' formato il silenzio assenso ai sensi dell'art. 2-septies, comma 5, della legge provinciale n. 9 del 1997, entro il termine perentorio di sette giorni la struttura provinciale competente rilascia al proponente un'attestazione circa il decorso del termine che ha determinato la formazione del silenzio assenso e dunque dell'avvenuta autorizzazione unica. Decorso inutilmente il predetto termine, e' sufficiente l'autocertificazione del proponente.».