Art. 10 
 
                Misure di sostegno per l'occupazione 
 
  1. Al fine di promuovere la  stabilita'  dell'occupazione,  per  le
nuove assunzioni a tempo indeterminato e per  la  trasformazione  dei
contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato  nel
corso dell'anno  2023,  e'  riconosciuto  alle  imprese,  incluse  le
piccole e medie imprese aventi una unita' produttiva  nel  territorio
della regione, un contributo massimo  di  30  migliaia  di  euro  nel
triennio  20232025  per  ciascun  lavoratore  contrattualizzato.   E'
altresi'  riconosciuto,  nel   triennio   2023-2025,   un   ulteriore
contributo di 10 migliaia di euro nel  caso  di  assunzione  di  ogni
lavoratore di eta' superiore a 45 anni e di assunzione di ogni donna. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta anche  alle  imprese  che
assumono personale proveniente dalle imprese di cui  al  comma  1  in
stato di crisi di impresa o di insolvenza negli  anni  2021,  2022  e
2023 ovvero situate  in  area  di  crisi  industriale  complessa.  Il
predetto contributo e' concesso altresi' per le  assunzioni  a  tempo
indeterminato di lavoratori licenziati per riduzione di personale  da
imprese in stato di crisi nei sei mesi precedenti ovvero impiegati in
rami di azienda oggetto di cessione da parte delle medesime imprese. 
  3. Il contributo di cui al comma 1  spetta  alle  imprese  che  non
abbiano  proceduto,  nei  sei  mesi  precedenti   l'assunzione,   ne'
procedano  nei   ventiquattro   mesi   successivi   alla   stessa   a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero  a
licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.  223
e successive modificazioni nei confronti di lavoratori inquadrati con
la medesima qualifica nella stessa unita' produttiva. Le disposizioni
di cui al presente comma non si applicano  alle  imprese  di  cui  al
comma 2. 
  4. Per i dipendenti con contratto di lavoro a  tempo  parziale,  il
calcolo e' ponderato in base al rapporto  tra  il  numero  delle  ore
pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale  di
lavoro  dei  lavoratori  a  tempo  pieno.  L'incremento  della   base
occupazionale e' considerato al netto delle  diminuzioni  del  numero
degli occupati verificatesi in societa' controllate  o  collegate  ai
sensi dell'art. 2359 del codice civile  o  facenti  capo,  anche  per
interposta persona, allo stesso soggetto. 
  5. L'accesso agli incentivi di cui al comma 1  e  le  modalita'  di
erogazione degli stessi sono disciplinate con avviso pubblico emanato
dal    Dipartimento    regionale    del     lavoro,     dell'impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative. 
  6. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,
quantificati in 300.000  migliaia  di  euro  da  utilizzarsi  in  tre
esercizi finanziari, si provvede a valere  sulle  risorse  del  Fondo
Sviluppo e Coesione 2021-2027. 
  7. La concessione dei contributi di cui  al  presente  articolo  e'
subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3,  del  Trattato  sul
funzionamento   dell'Unione   europea,    all'autorizzazione    della
Commissione europea.