Art. 10
Misure di sostegno per l'occupazione
1. Al fine di promuovere la stabilita' dell'occupazione, per le
nuove assunzioni a tempo indeterminato e per la trasformazione dei
contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel
corso dell'anno 2023, e' riconosciuto alle imprese, incluse le
piccole e medie imprese aventi una unita' produttiva nel territorio
della regione, un contributo massimo di 30 migliaia di euro nel
triennio 20232025 per ciascun lavoratore contrattualizzato. E'
altresi' riconosciuto, nel triennio 2023-2025, un ulteriore
contributo di 10 migliaia di euro nel caso di assunzione di ogni
lavoratore di eta' superiore a 45 anni e di assunzione di ogni donna.
2. Il contributo di cui al comma 1 spetta anche alle imprese che
assumono personale proveniente dalle imprese di cui al comma 1 in
stato di crisi di impresa o di insolvenza negli anni 2021, 2022 e
2023 ovvero situate in area di crisi industriale complessa. Il
predetto contributo e' concesso altresi' per le assunzioni a tempo
indeterminato di lavoratori licenziati per riduzione di personale da
imprese in stato di crisi nei sei mesi precedenti ovvero impiegati in
rami di azienda oggetto di cessione da parte delle medesime imprese.
3. Il contributo di cui al comma 1 spetta alle imprese che non
abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, ne'
procedano nei ventiquattro mesi successivi alla stessa a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a
licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223
e successive modificazioni nei confronti di lavoratori inquadrati con
la medesima qualifica nella stessa unita' produttiva. Le disposizioni
di cui al presente comma non si applicano alle imprese di cui al
comma 2.
4. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il
calcolo e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore
pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di
lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base
occupazionale e' considerato al netto delle diminuzioni del numero
degli occupati verificatesi in societa' controllate o collegate ai
sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto.
5. L'accesso agli incentivi di cui al comma 1 e le modalita' di
erogazione degli stessi sono disciplinate con avviso pubblico emanato
dal Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo,
quantificati in 300.000 migliaia di euro da utilizzarsi in tre
esercizi finanziari, si provvede a valere sulle risorse del Fondo
Sviluppo e Coesione 2021-2027.
7. La concessione dei contributi di cui al presente articolo e'
subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.