Art. 11 
 
                       Fondo di progettazione 
 
  1. Al fine di assicurare, nei tempi imposti dai vari  Programmi  di
spesa  extra  regionali,  il  pieno  utilizzo  di  tutte  le  risorse
comunitarie e nazionali destinate  ad  investimenti  in  Sicilia,  e'
istituito un  Fondo  di  progettazione  cui  sono  destinati  200.000
migliaia di euro a  valere  sui  fondi  della  politica  unitaria  di
coesione  a   titolarita'   dell'amministrazione   regionale,   cosi'
ripartiti: 
    a) 65.000 migliaia di euro per l'amministrazione  regionale,  gli
enti pubblici regionali, le SRR, le Citta'  metropolitane,  i  liberi
consorzi comunali, di cui 15.000  migliaia  di  euro  per  le  Citta'
metropolitane  ed  i  liberi  consorzi   comunali,   da   suddividere
proporzionalmente alla popolazione, nonche' 10.000 migliaia di euro a
favore delle SRR da dividere in parti uguali; 
    b) 120.000 migliaia di euro per i comuni della Sicilia; 
    c) 4.000 migliaia di euro per le  aree  interne  individuate  con
delibera  di  giunta  regionale  n.  519  del   20   settembre   2022
riconosciute dall'Autorita' di gestione del PO FESR Sicilia 2021-2027
come organismi intermedi gia' costituiti o che si costituiranno entro
il 31 ottobre 2023 e che, ai sensi dell'art. 29 del regolamento  (CE)
del Parlamento europeo e del Consiglio 24 giugno 2021, n.  2021/1060,
provvedono ad attuare  le  strategie  territoriali  per  lo  sviluppo
integrato delle suddette aree; 
    d) 3.000 migliaia di euro per i FUA riconosciuti con delibera  di
giunta regionale n. 519 del 2022; 
    e) 3.000 migliaia di euro per i SIRU riconosciuti con delibera di
giunta regionale n. 519 del 2022; 
    f)  3.500  migliaia  di  euro  per  i  comuni  in  dissesto   con
popolazione fino a 40.000 abitanti; 
    g) 1.500 migliaia di euro per le isole minori. 
  2.  Al  fine  di  assicurare  la  coerenza   delle   attivita'   di
progettazione con le finalita' e le modalita' attuative dei programmi
di  spesa  della  politica  unitaria  di   coesione   a   titolarita'
dell'amministrazione regionale, con decreto dell'Assessore  regionale
per le infrastrutture e la  mobilita',  da  adottarsi  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  previo
parere  della   Commissione   «Bilancio»   dell'Assemblea   regionale
siciliana, sono disciplinate le modalita' di accesso alle risorse  di
cui al comma 1. 
  3. Le risorse di cui alla lettera b) del comma 1 sono ripartite  in
misura del 50  per  cento  in  parti  uguali  tra  tutti  i  soggetti
beneficiari e in misura del 50 per cento in base alla popolazione dei
medesimi soggetti beneficiari. 
  4. Le risorse di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del  comma  1
sono ripartite in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari. 
  5. I soggetti beneficiari di cui alle lettere b), c), d), e), f)  e
g) del comma 1 sono obbligati a documentare, entro centottanta giorni
dall'assegnazione,  la  pubblicazione   del   bando   di   gara   per
l'affidamento degli incarichi a  pena  di  restituzione  delle  somme
assegnate. Dette somme sono assegnate agli altri soggetti di  cui  al
comma 1.