Art. 14 
 
             Modifiche all'art. 2 della legge regionale 
                       10 dicembre 2001, n. 20 
 
  1. All'art. 2 della legge regionale  10  dicembre  2001,  n.  20  e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis.   Nel   caso   di   preposizione    di    un    dirigente
dell'amministrazione regionale  in  quiescenza,  nel  rispetto  della
vigente normativa nazionale, il preposto non e' computato nel  limite
di cui al comma 1  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
regione 16 novembre 2018, n. 29 e comunque e' a titolo gratuito.».