Art. 14
Modifiche all'art. 2 della legge regionale
10 dicembre 2001, n. 20
1. All'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel caso di preposizione di un dirigente
dell'amministrazione regionale in quiescenza, nel rispetto della
vigente normativa nazionale, il preposto non e' computato nel limite
di cui al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della
regione 16 novembre 2018, n. 29 e comunque e' a titolo gratuito.».