Art. 17 
 
           Disposizioni in favore dei lavoratori ex Keller 
 
  1. All'art. 84 della  legge  regionale  15  aprile  2021,  n.  9  e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti, su  specifica
domanda, nell'albo di cui all'art. 64 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21 e  successive  modificazioni  e  possono  essere  assunti
presso le societa' partecipate pubbliche per le finalita'  e  con  le
procedure di cui all'art. 25 della legge regionale 10 agosto 2022, n.
16.».