Art. 17
Disposizioni in favore dei lavoratori ex Keller
1. All'art. 84 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti, su specifica
domanda, nell'albo di cui all'art. 64 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21 e successive modificazioni e possono essere assunti
presso le societa' partecipate pubbliche per le finalita' e con le
procedure di cui all'art. 25 della legge regionale 10 agosto 2022, n.
16.».