Art. 19
Personale dell'Ufficio speciale Centrale unica
di committenza per l'acquisizione di beni e servizi
1. All'art. 21 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 sono soppresse le parole «nel numero di 5 unita'»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. In coerenza con l'accordo Stato-Regione del 14 gennaio
2021, al fine di potenziare l'organico ed incrementare le attivita'
istituzionali dell'Ufficio speciale Centrale unica di committenza per
l'acquisizione di beni e servizi, istituito ai sensi dell'art. 55
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni
e prorogato per un anno con delibera della Giunta regionale n. 593
del 16 dicembre 2022, puo' essere disposto presso il medesimo Ufficio
speciale il comando di personale proveniente dalle aziende sanitarie
provinciali e dalle aziende ospedaliere con specifiche competenze
principalmente nel settore sanitario.
2-ter. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 2 bis possono
essere destinate un numero massimo di 10 unita' di personale, da
destinare alle strutture interessate con provvedimento dell'Assessore
regionale per l'economia, previa intesa con l'Assessore regionale per
la salute.»;
c) al comma 3 le parole «, la spesa, da quantificare con legge di
bilancio ai sensi del comma 1 dell'art. 38 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni,» sono sostituite
dalle parole «l'autorizzazione di spesa e' determinata» e le parole
«di cui 340 migliaia di euro per le finalita' del comma 2» sono
soppresse.
2. L'art. 9 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 e' abrogato.