Art. 19 
 
           Personale dell'Ufficio speciale Centrale unica 
         di committenza per l'acquisizione di beni e servizi 
 
  1. All'art. 21 della legge regionale 15  aprile  2021,  n.  9  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2 sono soppresse le parole «nel numero di 5 unita'»; 
    b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. In coerenza con l'accordo Stato-Regione del 14  gennaio
2021, al fine di potenziare l'organico ed incrementare  le  attivita'
istituzionali dell'Ufficio speciale Centrale unica di committenza per
l'acquisizione di beni e servizi, istituito  ai  sensi  dell'art.  55
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive  modificazioni
e prorogato per un anno con delibera della Giunta  regionale  n.  593
del 16 dicembre 2022, puo' essere disposto presso il medesimo Ufficio
speciale il comando di personale proveniente dalle aziende  sanitarie
provinciali e dalle aziende  ospedaliere  con  specifiche  competenze
principalmente nel settore sanitario. 
      2-ter. Per le finalita' di cui ai  commi  2  e  2  bis  possono
essere destinate un numero massimo di  10  unita'  di  personale,  da
destinare alle strutture interessate con provvedimento dell'Assessore
regionale per l'economia, previa intesa con l'Assessore regionale per
la salute.»; 
    c) al comma 3 le parole «, la spesa, da quantificare con legge di
bilancio ai sensi del comma 1 dell'art. 38 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118  e  successive  modificazioni,»  sono  sostituite
dalle parole «l'autorizzazione di spesa e' determinata» e  le  parole
«di cui 340 migliaia di euro per  le  finalita'  del  comma  2»  sono
soppresse. 
  2. L'art. 9 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 e' abrogato.