Art. 20 
 
                 Disposizioni in favore dei soggetti 
             affetti da disturbi dello spettro autistico 
 
  1. Al comma 8 dell'art. 25 della legge regionale 22 dicembre  2005,
n. 19 e successive modificazioni le parole «lo 0,2  per  cento»  sono
sostituite dalle parole «lo 0,3 per cento». 
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio della regione.