Art. 20
Disposizioni in favore dei soggetti
affetti da disturbi dello spettro autistico
1. Al comma 8 dell'art. 25 della legge regionale 22 dicembre 2005,
n. 19 e successive modificazioni le parole «lo 0,2 per cento» sono
sostituite dalle parole «lo 0,3 per cento».
2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio della regione.